Danno non patrimoniale e proprietà intellettuale
La decisione della Corte di Giustizia Unione Europera del 17.3.2016 affronta il tema della risarcibilità del danno non patrimoniale conseguente alla violazione di un diritto di proprietà intellettuale.
In passato, la violazione di un diritto su un bene immateriale era una questione che veniva interamente ricondotta ad un problema di responsabilità civile, che la giurisprudenza affrontava liquidando i danni in maniera perlopiù simbolica.
Per un lungo periodo di tempo il rimedio risarcitorio basato sulla responsabilità del codice civile ha rappresentato l’unica soluzione disponibile al problema della contraffazione.
Muovendo dalla rilevata inadeguatezza del tradizionale sistema risarcitorio basato su tale responsabilità , verso la fine degli anni ’50 sono state avanzate le prime proposte di affiancamento dei rimedi restitutori a quelli risarcitori nella lotta alla contraffazione.
Dinnanzi all’insoddisfacente ammontare del risarcimento dei danni patrimoniali liquidati dall’autorità giudiziaria, si iniziò a fare riferimento nella pratica allo sfuggente elemento del danno morale, con il proposito di integrare la carente entità dei danni liquidati. In tal modo aprendo la strada alla valutazione di elementi non patrimoniali nella quantificazione del risarcimento del danno non patrimoniale da violazione di un diritto di proprietà industriale.
In quest’ottica, la Direttiva enforcement (Dir. 2004/48/CE, del 29 aprile 2004), ha segnato un punto significativo in materia di riconoscimento della risarcibilità del danno non patrimoniale a livello comunitario.
In caso di violazione consapevole o colposamente inconsapevole, il titolare può optare per una liquidazione effettuata tenendo conto (A) “di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno subito dalla parte lesa, i benefici realizzati illegalmente dall’autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto della violazione”. Altrimenti il soggetto leso può prescegliere il metodo di quantificazione dei danni (B) secondo il quale gli stessi vanno calcolati in misura forfettaria, tenendo conto dell’importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti qualora l’autore della violazione avesse richiesto l’autorizzazione per l’uso del diritto di proprietà intellettuale in questione.
La questione sottoposta all’attenzione del Giudice comunitario riguardava la possibilità di chiedere il risarcimento del danno non patrimoniale previsto da (A) pur avendo optato per la metodologia di calcolo dei danni patrimoniali sub (B).
Il Giudice comunitario risponde affermativamente, determinandosi a favore della necessità di riconoscere il risarcimento del danno morale anche nel caso di quantificazione del danno secondo il modello di calcolo forfettario.
Sei titolare di un diritto di proprietà industriale e ritieni che un terzo lo stia violando? Analizza la Tua situazione con un professionista del nostro studio.