Licenziamento per possesso di sostanze stupefacenti
Il comportamento tenuto dal lavoratore nella propria vita privata, nel caso concreto possesso di sostanze stupefacenti, può giustificare un licenziamento da parte del datore di lavoro?
È il caso di un lavoratore, operaio addetto alla manutenzione di impianti elettrici di un’azienda, che è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti (500 grammi di hashish) .
Il datore di lavoro, venuto a conoscenza del fatto, lo ha licenziato in tronco.
Il lavoratore ritenendo ingiusto il licenziamento ha avviato un giudizio, ammettendo di aver patteggiato la pena nell’ambito del processo penale nel frattempo instaurato, ma lamentando che i fatti contestati erano estranei al rapporto di lavoro, riguardando la sua sfera personale e pertanto non avrebbero potuto incidere sul rapporto di fiducia con il datore di lavoro.
Il caso è arrivato fino alla Corte di Cassazione che con una recente sentenza ha dato ragione al datore di lavoro.
In particolare, i Giudici hanno ritenuto che la detenzione, anche al di fuori del lavoro, di un significativo quantitativo di sostanze stupefacenti a fine di spaccio è idonea ad integrare la giusta causa di licenziamento, considerato che il lavoratore è tenuto non solo a fornire la prestazione lavorativa ma anche a non porre in essere fuori dall’ambito lavorativo comportamenti tali da ledere gli interessi morali e materiali del datore di lavoro e comprometterne il rapporto di fiducia.
Attenzione, quindi, anche un comportamento tenuto fuori dal lavoro ed estraneo alla prestazione lavorativa può essere di gravità tale da compromettere irrimediabilmente il rapporto di fiducia con il datore di lavoro e giustificare il licenziamento.
Nel caso concreto, i Giudici hanno dato rilevanza al fatto che il lavoratore svolgeva la sua attività all’interno di uno stabilimento molto grande e frequentato da molti lavoratori e quindi che vi fosse il pericolo di diffusione nell’ambiente di lavoro delle sostanze stupefacenti detenute.
Inoltre, hanno rilevato la mancanza di trasparenza e sincerità del lavoratore nel rispondere alle ragioni del possesso della droga, in quanto, in un primo momento, il lavoratore aveva riferito di essere stato un mero trasportatore per conto di terzi di un plico di cui non conosceva il contenuto, circostanza smentita successivamente in sede del patteggiamento penale dove il lavoratore aveva invece ammesso l’addebito.
I Giudici hanno quindi ritenuto che la condotta del lavoratore sia stata tale da ledere il rapporto di fiducia e giustificare il timore del datore di lavoro di un comportamento atto ad incidere negativamente anche sull’ambiente di lavoro ed hanno quindi ritenuto legittimo il licenziamento, dando ragione al datore di lavoro (Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 29-03-2017, n. 8132).
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