Licenziamento per furto
Una recente sentenza della Corte di Cassazione relativa al caso di un licenziamento per furto consente di affrontare la questione della proporzionalità tra infrazione disciplinare e licenziamento.
La regola è che: la sanzione disciplinare deve essere proporzionata alla gravità dell’infrazione disciplinare commessa dal dipendente.
Il caso affrontato dai giudici riguarda il dipendente di un supermercato licenziato per aver rubato dei dolciumi, seppur di modico valore.
In particolare, è capitato che, mentre il dipendente stava uscendo dal supermercato, è scattato l’allarme antitaccheggio.
Nella giacca e nei pantaloni del dipendente sono state trovate confezioni di gomme e caramelle del valore di € 9,80.
Il datore di lavoro ha licenziato in tronco il dipendente, ritenendo che fosse venuto meno il rapporto di fiducia.
Ritenendo ingiusto il provvedimento, il dipendente ha avviato un giudizio per accertare l’illegittimità del licenziamento per furto.
I Giudici hanno considerato:
- il fatto che trattandosi di un supermercato la merce resta esposta in scaffali e banchi di vendita;
- le mansioni del dipendente comportano un contatto diretto con la merce. Il dipendente, infatti, prima era addetto alla sicurezza e, al momento del furto, era addetto al rifornimento degli scaffali.
- il carattere fraudolento del comportamento del lavoratore, ricavato dal fatto che il datore di lavoro all’insaputa dei dipendenti aveva apposto sulla merce in esposizione adesivi idonei a far scattare l’allarme diversi dai tradizionali e visibili dispositivi antitaccheggio.
Questi elementi hanno portato i Giudici a ritenere che la gravità del comportamento del dipendente fosse tale da far venir meno la fiducia nel rapporto di lavoro e porre in dubbio la futura correttezza dell’operato del dipendente, nonostante il valore esiguo della merce sottratta e l’assenza di precedenti disciplinari a carico del lavoratore.
Il valore esiguo dei beni sottratti non costituisce elemento sufficiente per escludere la lesione del vincolo di fiducia che deve sussistere nel rapporto di lavoro.
I Giudici hanno quindi dato ragione al datore di lavoro, confermando la legittimità del licenziamento per furto (Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 12-10-2017, n. 24014).
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