Licenziamento per pluralità di fatti
Un recente caso affrontato dalla Corte di Cassazione ci consente di affrontare il tema del licenziamento per pluralità di fatti.
Il caso riguarda un’azienda che aveva contestato al proprio dipendente una pluralità di infrazioni disciplinari.
All’esito del procedimento disciplinare, l’azienda aveva comunicato al dipendente il licenziamento per giusta causa.
Ritenendo ingiusto il provvedimento, il dipendente lo impugnava, dando avvio ad un giudizio arrivato fino alla Corte di Cassazione.
In particolare, il dipendente lamentava che gli era stato comunicato un licenziamento per pluralità di fatti, ma nel corso del giudizio solo uno degli addebiti era stato dimostrato. Sosteneva, quindi, che per valutare la legittimità del licenziamento, i fatti non andavano considerati singolarmente, ma congiuntamente. Quindi, non risultando provati alcuni dei fatti contestati, il licenziamento non poteva considerarsi valido.
La Corte di Cassazione ha confermato il seguente principio:
Quando un licenziamento per giusta causa è fondato non su un fatto singolo ma su una pluralità di fatti, ciascuno di essi autonomamente costituisce una base idonea per giustificare la sanzione.
Ciò a meno che colui che ne ha interesse provi che solo presi in considerazione congiuntamente, per la loro gravità complessiva, quei fatti erano tali da legittimare il licenziamento.
La Suprema Corte ha specificato che l’onere di dimostrare che i fatti vadano presi in considerazione congiuntamente grava sul dipendente.
Salvo, quindi, che il dipendente dimostri che gli addebiti vadano presi in considerazione solo congiuntamente, se nel giudizio emerge l’infondatezza di uno o più degli addebiti contestati, quelli restanti conservano la loro idoneità a giustificare il licenziamento.
Nel caso in esame, i Giudici hanno ritenuto che il singolo fatto dimostrato manteneva la sua idoneità a giustificare il licenziamento, dando ragione all’azienda (Cass. Civ. Sez. Lavoro n. 18836/2017).
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