Licenziamento per ripetuti ritardi del lavoratore
Il licenziamento per ripetuti ritardi del lavoratore è illegittimo se in precedenza il datore di lavoro aveva tollerato la situazione dei ritardi.
È il caso capitato ad un’azienda, in cui un dipendente arrivava spesso in ritardo, non rispettando l’orario di inizio del lavoro.
L’azienda, stanca dei ripetuti e troppi ritardi, ha contestato tali comportamenti al dipendente e poi, scaduto il termine concesso per le giustificazioni, lo ha licenziato.
Il lavoratore ritenendo ingiusto il licenziamento ha avviato un giudizio, ammettendo di essere arrivato spesso in ritardo sul posto di lavoro, ma sostenendo a propria discolpa di aver sempre recuperato i ritardi fermandosi oltre il normale orario di lavoro e che tale comportamento era accettato dall’azienda.
Inoltre, altri dipendenti si comportavano nello stesso modo, ma non erano stati licenziati.
Il caso è arrivato fino alla Corte di Cassazione che con una recente sentenza ha dato ragione al lavoratore.
In particolare, i Giudici hanno ritenuto che la condotta dell’azienda – e da questa non smentita – di accettare il recupero dei ritardi, anche nei confronti degli altri colleghi, comportava il venir meno della gravità del comportamento addebitato al lavoratore, in quanto tollerato, e quindi non giustificava una sanzione tanto grave come il licenziamento.
La tolleranza da parte del datore di lavoro di precedenti mancanze del lavoratore può rendere illegittimo il successivo licenziamento fondato sugli stessi comportamenti
Si tratta del “principio di proporzionalità”, ossia dell’adeguatezza tra la gravità dell’infrazione contestata al lavoratore e la sanzione disciplinare applicata, che deve essere sempre valutato dall’azienda nel caso concreto.
I Giudici hanno quindi annullato il licenziamento, ordinando all’azienda di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro e condannandola a pagare al lavoratore il risarcimento del danno (Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 16-05-2016, n. 10003).
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