Licenziamento per superamento del comporto: sabati e domeniche si contano nel comporto?
Sabati e domeniche si contano nel comporto? Può capitare a chi si occupa della gestione del personale in un’azienda di dover affrontare questa questione. Soprattutto, se si sta valutando se procedere o meno ad un licenziamento per superamento del periodo di comporto.
Il quesito è doveroso, considerato che spesso le giornate del sabato e della domenica, non costituiscono giornate lavorative.
Procediamo con ordine.
Anzitutto, cosa è il comporto?
Il comporto è un periodo di tempo in cui il lavoratore in malattia o infortunio ha diritto alla conservazione del posto di lavoro.
La lunghezza di tale periodo è stabilito dalla legge, dal CCNL o, in mancanza dagli usi.
Decorso tale periodo, se il lavoratore non rientra al lavoro, l’azienda può esercitare il diritto di recesso.
E’ bene precisare che non vi è alcun automatismo. Il superamento del periodo di comporto non provoca di per sè la cessazione del rapporto di lavoro.
Spetta al datore di lavoro valutare se procedere o meno al licenziamento.
Se l’azienda intende procedere al licenziamento per superamento del comporto, oltre a dover valutare la non riconducibilità a propria colpa dell’assenza del lavoratore, deve anche stare particolarmente attenta a verificare l’esattezza del conteggio dei giorni di malattia. Pena l’illegittimità dell’eventuale licenziamento.
Non sempre il calcolo del periodo di comporto è agevole. In ogni caso, in primo luogo, occorre verificare le indicazioni fornite dal CCNL, che non solo specifica quale è il periodo da considerare, ma spesso detta anche i criteri a cui attenersi.
Tornando al nostro tema, se il CCNL nulla specifica occorre verificare se sabati e domeniche si calcolano nel comporto.
Sabati e domeniche si contano nel comporto?
Sul punto si è espressa la Corte di Cassazione, indicando che nel periodo di comporto vanno calcolati anche i giorni non lavorativi (come sabati e domeniche), sia nel caso in cui tali giorni siano coperti da certificato medico, sia nel caso di certificati medici in sequenza, in cui il primo attesti la malattia sino all’ultimo giorno lavorativo prima del riposo domenicale (ossia fino al venerdì) ed il secondo attesti la malattia a partire dal primo giorno lavorativo successivo alla domenica (ossia dal lunedì). In quest’ultimo caso, la Corte di Cassazione ha precisato che: sabati e domeniche si contano nel comporto (sentenza n. 24027/2016).
Si tratta di una presunzione di continuità della malattia. Al riguardo, la sentenza della Cassazione ha chiarito che la prova idonea a smentire tale presunzione di continuità della malattia può essere costituita soltanto dalla dimostrazione dell’avvenuta ripresa dell’attività lavorativa.
La materia è molto delicata ed occorre un’attenta analisi della situazione del caso concreto prima di procedere alla comunicazione del licenziamento per superamento del comporto.
Se sei un’azienda alle prese con la valutazione di un licenziamento per superamento del periodo di comporto e del conteggio del relativo periodo ed hai dei dubbi o vuoi saperne di più, clicca qui, per vedere i nostri servizi.