Liquidazione del patrimonio
La liquidazione del patrimonio è una delle procedure previste a favore del debitore per risolvere la propria situazione di crisi.
Il debitore, come spiegato in precedenza qui, dev’essere un “consumatore” ovvero uno degli altri soggetti indicati dalla legge (professionisti, imprenditori agricoli, etc.).
Come si attiva la procedura di liquidazione del patrimonio
La procedura è parzialmente diversa rispetto a quella prevista per il Piano del Consumatore e per l’ Accordo con i creditori.
Il debitore, per attivare il procedimento, deve depositare la propria domanda presso il Tribunale competente (del luogo di residenza e del luogo in cui il debitore-imprenditore ha la sede principale).
Alla domanda devono essere allegati l’inventario di tutti i beni del debitore e la relazione dell’OCC (Organismo di Composizione della Crisi).
La relazione, in particolare, deve contenere:
a) l’indicazione delle cause di indebitamento e della diligenza del debitore:
b) l’esposizione delle ragioni per cui il debitore è incapace di adempiere;
c) il resoconto della solvibilità del debitore negli ultimi 5 anni;
d) l’indicazione dell’eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dal creditore;
e) il giudizio dell’OCC sulla completezza e attendibilità della documentazione prodotta dal debitore.
La domanda è inammissibile se la documentazione prodotta dal debitore non consente di ricostruire la sua situazione economica e patrimoniale.
Apertura della procedura
Il Giudice, esaminata la domanda, l’allegata documentazione e la relazione dell’OCC, dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio.
Con il decreto di apertura il Giudice:
- nomina un liquidatore;
- dispone che non possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive o cautelari;
- stabilisce le forme di pubblicità e ordina la trascrizione (nel caso in cui oggetto di liquidazione siano beni immobili o mobili registrati);
- ordina al debitore la consegna o il rilascio dei beni da liquidare.
La procedura resta aperta sino a che sia completato il programma di liquidazione e, in ogni caso, per 4 anni successivi al deposito della domanda.
Ruolo e attività del liquidatore
Il liquidatore nominato dal Giudice svolge il ruolo che, nel caso di fallimento, è affidato al Curatore.
Deve, innanzitutto, verificare l’elenco dei creditori e la documentazione depositata dal debitore.
Provvede, quindi, a formare l’inventario dei beni.
Avvisa i creditori che possono partecipare alla procedura depositando una domanda di partecipazione.
A tal fine, dà indicazioni circa la data entro cui inviare la suddetta domanda e la data entro la quale sarà comunicato lo stato passivo.
Esaminate le domande di partecipazione, il liquidatore predispone un progetto di stato passivo e lo comunica agli interessati.
In caso di osservazioni, predispone un nuovo progetto e lo comunica ai creditori.
In caso, invece, di contestazioni di particolare complessità, alla formazione dello stato passivo provvede il Giudice.
Formato l’inventario, elabora e comunica ai creditori il programma di liquidazione che, successivamente, provvederà a realizzare.
A tal fine, il liquidatore ha l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio da liquidare.
Pertanto, spetta al liquidatore esercitare ogni azione necessaria per avere la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio da liquidare, anche le azioni di recupero del credito.
Le vendite sono effettuate tramite procedure competitive.
La chiusura della procedura viene disposta dal Giudice dopo aver accertato la completa esecuzione del programma di liquidazione del patrimonio da parte del liquidatore.
L’esdebitazione
Se all’esito della procedura di liquidazione del patrimonio vi sono debiti residui e non soddisfatti?
Il debitore persona fisica può essere ammesso all’esdebitazione, cioè al beneficio della liberazione da tali debiti.
Per poter accedere a tale beneficio è necessario soddisfare alcuni requisiti, tra i quali:
a) il debitore deve aver cooperato attivamente allo svolgimento della procedura;
b) non deve aver beneficiato di esdebitazione negli 8 anni precedenti la domanda;
c) deve aver svolto un’attività produttiva di reddito o, in ogni caso, cercato un’occupazione;
d) siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori.
L’esdebitazione è esclusa quando emerge che il sovraindebitamento del debitore sia dovuto ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle proprie capacità patrimoniali.
E’ esclusa anche quando, nei 5 anni precedenti, il debitore abbia posto in essere atti in frode ai creditori o abbia favorito alcuni creditori a danno di altri.
Per poter approfittare di tale istituto il debitore deve proporre ricorso entro l’anno successivo alla chiusura della procedura di liquidazione del patrimonio.
Il Giudice, verificati i requisiti e sentiti i creditori non integralmente soddisfatti, dichiara quindi inesigibili tali crediti.
Il provvedimento può essere revocato su istanza dei creditori.