Liste clienti: illecita sottrazione da parte di un ex dipendente (prima parte)

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Liste clienti: trattasi di informazioni riservate dell’imprenditore.

La loro diffusione, pertanto, contro la volontà dell’imprenditore configura ipotesi di concorrenza sleale.

Nella pratica è un caso piuttosto ricorrente: alcuni dipendenti, dopo aver interrotto il rapporto lavorativo con un imprenditore, vengono assunti da un’altra impresa concorrente.

Gli ex dipendenti, dopo aver copiato diverse informazioni aziendali (tra cui le liste clienti), le mettono a disposizione di una nuova azienda concorrente.

In particolare, le nozio copiate riguardavano rubriche clienti, anagrafica, unitamente a informazioni relative a fatturati e preferenze.

Tale condotta integra, certamente, ipotesi di concorrenza sleale.

Ciò che rileva, in particolare, è l’atto di sottrazione contrario alla volontà del legittimo titolare.

Tale tipo di illecito, infatti, consente all’azienda concorrente di essere operativa sul mercato prima del tempo che le sarebbe stato necessario e con costi minori rispetto a quelli necessari per ottenere in via autonoma le stesse notizie.

Tutto ciò si traduce in un comportamento parassitario e illecito.

A tale illecito concorrono gli ex dipendenti, responsabili in solido con gli altri soggetti coinvolti.

L’illecito concorrenziale presuppone la qualifica dell’imprenditore commerciale e la sussistenza di un rapporto di concorrenza con l’impresa lesa.

Pertanto, la stessa medesima condotta non potrebbe essere considerata illecito concorrenziale se fosse posta in essere da un soggetto non imprenditore.

Per questo motivo, la responsabiltià degli ex dipendenti non imprenditori può essere riconosciuta solo quando costoro possono essere chiamati a titolo di concorso nell’atto di concorrenza sleale imputabile all’imprenditore nel cui interesse sono state sottratte le informazioni aziendali altrui.

Attenzione però: la tutela concorrenziale dei segreti aziendali non tutela le notizie riservate in quanto tali.

Tale tutela mira a inibire l’utilizzo di tali informazioni, ovvero quelle comode scorciatoie che consentono ai concorrenti di acquisire notizie di valore con risparmio di tempi e costi.

In ragione di quanto sopra, v’è ormai la tendenza dei Tribunali a rigettare quelle difese imperniate solo e soltanto nel dire che quelle informazioni avrebbero potuto essere conosciute dal competitor anche in altri modi.

Sul piano pratico, l’imprenditore che ritiene di aver subito una simile condotta di concorrenza sleale, potrà agire anche in via d’urgenza.

La tendenza dei Tribunali a concedere tutela già in via cautelare e senza il cotraddittorio con l’altra parte è, certamente, da condividere.

Ciò, infatti, consente maggiormente alle imprese di tutelare sin da subito uno dei loro più importanti asset aziendali.