Liste clienti “semplici”: nessuna protezione da parte del Codice di proprietà industriale (seconda parte)

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Liste clienti “semplici”: il Codice di proprietà industriale non offre alcuna tutela.

La loro sottrazione da parte di un ex dipendente, al pù, potrà costituire illecito concorrenziale.

Andiamo più nel dettaglio.

Il Codice di proprietà industriale tutela i cd. segreti commerciali, riferendosi potenzialmente a tutto ciò che può rientrare nella nozione di know how.

Il know how è rappresentato da informazioni dinatura tecnica o commerciale.

Tali informazioni devono essere relative ad un processo aziendale il cui valore è dato dal risparmio realizzato dall’imprenditore con la sua utilizzazione.

Le condizioni per la loro tutela sono 4:

1) devono essere soggette al legittimo controllo del detentore, sia esso l’ideatore delle stesse, sia esso colui che è autorizzato ad utilizzarle con il consenso del titolare;

2) devono essere segrete;

3) devono posserede un valore economico in quanto sia stato necessario anche uno sforzo economico per ottenerle;

4) devono essere sottoposte a misure di segregazione, con particolare riferimento ad una protezione fisica, assicurata da sistemi adeguati.

Le liste clienti “semplici” costituiscono un semplice elenco dei nominativi di clienti con i relativi indirizzi fisici e virtuali, prive di ulteriori informazioni qualificanti del singolo cliente.

Queste liste non costituiscono segreto aziendale, stante la mancanza di uno specifico valore economico nell’esercizio dell’attività imprenditoriale dei dati in questione.

Per tale ragione la sottrazione dell’elenco e il suo successivo utilizzo non autorizzato potrà, al più, costituire atto di concorrenza sleale non interferente con diritti di proprietà intellettuale.

L’ipotesi di concorrenza sleale è configurabile soltanto nel caso di utilizzo, da parte dell’ex dipendente,  di informazioni aziendali riservate o di svolgimento di attività concorrenziali e promozionali, con modalità tali da non potersi giustificare alla luce dei principi di correttezza professionale.

Avv. Lorenzo Coglitore