Locazione nulla per mancata registrazione del contratto
In caso di locazione nulla per mancata registrazione del contratto all’Agenzia delle Entrate, il locatore ha diritto al risarcimento del danno per indebita occupazione dell’immobile locato.
Il Tribunale, prima di giungere alla soluzione del caso concreto, vaglia alcune ipotesi che potrebbero coinvolgere locatore e inquilino.
Potrebbe accadere che il contratto, regolarmente stipulato e registrato, perda successivamente la sua efficacia tra le parti ma che, ciò nonostante, l’inquilino continui ad occupare l’appartamento medesimo; in tal caso, il proprietario ha sicuramente diritto a ricevere il pagamento del canone o, meglio, dell’indennità di occupazione.
In secondo luogo, può verificarsi il caso in cui una persona detenga un immobile, sin dall’inizio, senza alcun titolo per farlo (per esempio, in assenza di un contratto di locazione); anche in tal caso al proprietario del bene occupato senza il suo consenso – ossia usurpato – spetta il risarcimento del danno, ossia l’indennità di occupazione.
Ci si deve allora chiedere se tale diritto al risarcimento dei danni possa estendersi anche al caso in cui l’occupazione derivi da un contratto di locazione esistente, ma nullo per inosservanza delle forme prescritte dalla legge, ad esempio nel caso di contratto di locazione stipulato senza la necessaria forma scritta o, anche, solo privo della registrazione, come nel caso esaminato dal Tribunale di Taranto.
Il Tribunale risponde affermativamente al quesito, sancendo il diritto del proprietario alla restituzione del valore economico del godimento del bene concesso all’inquilino, ossia di un’indennità di occupazione che, tuttavia, liquida in misura inferiore rispetto al canone pattuito.
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