Assegnazione temporanea a mansioni superiori, quali limiti?

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Assegnazione temporanea a mansioni superiori: prendiamo spunto da un caso recentemente affrontato in studio di un’azienda che voleva assegnare temporaneamente il proprio dipendente a mansioni superiori per fare il punto sulla disciplina.

mansioni superioriAnzitutto, le mansioni sono le concrete attività assegnate ad un lavoratore. All’interno dei CCNL è contenuto un sistema di classificazione del personale, che descrive le mansioni di un certo settore di attività raggruppandole in una scala di livelli o qualifiche.

Si parla di assegnazione a mansioni superiori quando si affidano al lavoratore attività che hanno un contenuto professionale più elevato rispetto a quelle precedentemente svolte e che quindi sono inserite in un livello superiore di inquadramento.

La disciplina di riferimento in materia di assegnazione a mansioni superiori è contenuta nell’art. 2103 c.c. e generalmente anche nei CCNL, che quindi è opportuno per l’azienda consultare prima di prendere decisioni.

L’assegnazione a mansioni superiori può avvenire per accordo tra le parti o anche per decisione unilaterale del datore di lavoro e può essere temporanea o definitiva.

L’art. 2103 c.c., come recentemente modificato dal D.lgs. 81/2015, attuativo del Jobs Act, stabilisce dei margini all’assegnazione temporanea a mansioni superiori. Oltrepassare tali margini comporta il rischio che l’assegnazione temporanea a mansioni superiori possa diventare definitiva.

In particolare, l’assegnazione è temporanea se:

  • è volta alla sostituzione di un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto (es. in maternità, malattia, ecc.) fino al rientro di quest’ultimo;
  • è determinata da altre ragioni, che possono consistere ad esempio nella temporanea mancanza nell’organico di una figura professionale. In questo caso però lo svolgimento di tali mansioni deve essere limitato ad un preciso arco temporale, che è determinato dai contratti collettivi, o in mancanza, per un periodo non superiore a 6 mesi continuativi.

Il contratto collettivo va quindi sempre consultato per verificare se disciplina l’assegnazione temporanea a mansioni superiori.

Durante il periodo di tempo in cui il lavoratore è adibito a mansioni superiori il datore di lavoro deve riconoscergli il corrispondente trattamento economico superiore.

Terminato il periodo di assegnazione temporanea alle mansioni, il lavoratore ritorna alle proprie mansioni originarie.

Tuttavia, se l’assegnazione alle mansioni superiori oltrepassa il periodo di tempo fissato nei contratti collettivi, o in mancanza dopo 6 mesi (salvo il caso di assegnazione per ragioni sostitutive), il lavoratore ha diritto al riconoscimento della qualifica superiore in via definitiva, a meno che il lavoratore stesso vi rinunci. Si parla in tal caso di promozione automatica.

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