Mantenimento: per i figli maggiorenni non è più dovuto se …
È risaputo che, se a carico del genitore (separato o divorziato) è previsto l’obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, tale obbligo normalmente prosegue anche quando gli i figli diventano maggiorenni.
Infatti, il diritto dei figli al mantenimento non è legato solo all’età, ma è giustificato dal fatto che il genitore deve consentire ai propri figli di realizzare un progetto educativo ed un percorso formativo, “tenendo conto delle capacità, dell’ inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli” (art. 147 del codice civile).
I figli hanno quindi diritto, ad esempio, di poter scegliere e seguire un corso di studi o corsi professionali la cui durata, normalmente, va oltre il compimento della maggiore età.
Con la conseguenza che, al raggiungimento della maggiore età, i figli non hanno ancora potuto raggiungere una propria indipendenza economica e il genitore resta obbligato a corrispondere il mantenimento.
La cessazione dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto
Tuttavia, con una recentissima pronuncia (sentenza n. 12952 del 22.06.16) la Corte di Cassazione ha pronunciato il seguente principio di diritto: “la cessazione dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo: all’età, all’effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all’impegno rivolto verso la ricerca di un’occupazione lavorativa ed, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta dal raggiungimento della maggiore età da parte dell’avente diritto”.
La Suprema Corte, pronunciandosi a favore di un padre che aveva chiesto la cessazione dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni (rispettivamente nati nel 1980 e nel 1982), ha ritenuto che, “con il raggiungimento di un’età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, è ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società”, se non vi sono ragioni individuali specifiche (quali motivi di salute o particolari esigenze personali o oggettive difficoltà nel trovare o conservare un’occupazione), “la condizione di persistenze mancanza di autosufficienza economico reddituale costituisce un indicatore forte di inerzia colpevole”.
La mancanza di volontà, da parte dei figli, nel trovare un’occupazione che gli consenta di rendersi autonomi costituisce un indicatore forte di inerzia colpevole
Nel caso sottoposto alla Corte, esaminati i fatti rappresentati in causa dal padre obbligato al mantenimento, è emersa una vera e propria mancanza di volontà, da parte dei figli, nel trovare un’occupazione che gli consentisse di rendersi autonomi.
Tale specifica condotta comporta un ingiustificato prolungamento del diritto dei figli al mantenimento e, per tale motivo, non può essere tutelata altrimenti si giustificherebbe una forma di parassitismo “contrastante con il principio di autoresponsabilità”, anche tenuto conto che, se è vero che i genitori hanno dei doveri verso i figli, è altrettanto vero che i figli adulti hanno anch’essi doveri nei confronti dei propri genitori.
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