Marchi: decadenza per non uso
Marchi: la dichiarata decadenza del marchio “Lambretta” avrà sicuramente fatto sussultare molti amatori del genere.
La vicenda riguarda un marchio registrato in anni risalenti: nel 2002 una società indiana aveva acquisito il ramo d’azienda motoveicoli della “Innocenti”, incluso quello “Lambretta”; nel 2007 una società olandese depositava domanda di registrazione con lo stesso termine.
La società indiana faceva causa alla seconda, ma i Giudici di merito ritenevano il marchio “Lambretta” decaduto per mancato uso da parte della società indiana, la quale ricorreva in Cassazione.
Marchi: la mera rinnovazione della registrazione non costituisce uso dello stesso e non ne impedisce la decadenza.
A nulla è valso il fatto che il termine “Lambretta” fosse ancora molto noto sia in Italia che all’estero.
I giudici di legittimità hanno, sostanzialmente, affermato che la notorietà da sola non è sufficiente ad evitare la decadenza per non uso . In altre parole, il fatto che il nome “Lambretta” fosse ancora ricordato dal pubblico non è stato sufficiente a salvare il marchio a seguito del mancato uso.
La Cassazione ha rilevato come la società Lambretta Italia S.p.A. avesse cessato di importare in Italia gli scooters fin dal 1985 e questa è stata la data ritenuta di intervenuta cessazione di uso effettivo del marchi o. Nella disciplina anteriore alla riforma del 1992, la decadenza per non uso avveniva dopo 3 anni; nel caso di specie, pertanto, 3 anni dopo la cessazione dell’importazione.
Non è dunque richiesto che il marchi o, per decadere, abbia completamente perduto la sua capacità distintiva.
Per quanto concerne la prova del non uso, lo stesso può essere desunto anche in via presuntiva, avuto pure riguardo alla possibilità che ha il titolare del marchio a contestare tali presunzioni, fornendo la prova contraria del suo utilizzo.
Non solo: il “rideposito” effettuato al maturare del periodo di decadenza dalla prima registrazione, ancorchè possa essere considerato indice della volontà di riutilizzare, prima o poi, quel segno distintivo, non vale a superare la sanzione voluta dal legislatore.
Se vuoi avere maggiori informazioni sulla tutela dei marchi e brevetti, contattaci cliccando qui.
Avv. Lorenzo Coglitore
Per ulteriori approfondimenti in tema di concorrenza sleale, ti possono interessare anche
Distinzione tra marchio debole e forte