Studio Legale Bergamo
  • CHI SIAMO
    • AVV. ANGELA TASSINARI
    • AVV. ELENA ANGELA SESTINI
    • I NOSTRI AVVOCATI
    • I NOSTRI VALORI
    • METODO DI LAVORO
  • CONTRATTI DI AGENZIA
  • DIRITTO DEL LAVORO
  • DIRITTO DI FAMIGLIA
    • AVVOCATO DIVORZISTA
    • AFFIDAMENTO FIGLI
  • RISARCIMENTO DANNI
  • ALTRI SERVIZI
    • PER LE IMPRESE
    • PER I PRIVATI
  • BLOG
    • ARTICOLI
    • CONTRATTO DI AGENZIA PER LEADER
    • SEPARARSI DA LEADER
  • CONTATTI
  • Cerca
  • Menu Menu

Marchio di colore

Marchi e brevetti
Marchio di colore
Tempo di lettura: 2 minuti

Marchio di colore: interessante pronuncia del Tribunale di Milano del marzo 2015 in tema di tutelabilità di marchi costituiti esclusivamente da una specifica tonalità cromatica (nella fattispecie una particolare tonalità di verde).

Marchio di colore

La registrazione di un marchio di colore specifico può essere ammessa solo ove la stessa non restringa indebitamente la disponibilità di colori per gli altri soggetti che offrano prodotti o servizi del medesimo genere di quelli oggetto della domanda di registrazione.

Tra i segni che possono costituire oggetto di registrazione come marchio, il Codice della Proprietà Industriale comprende anche le combinazioni o le tonalità cromatiche, ovviamente sull’imprescindibile presupposto che esse siano atte a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.

Il richiamo alle combinazioni e tonalità cromatiche implica l’esclusivo riferimento non al colore di un determinato segno da apporre sul prodotto, bensì al colore del prodotto in sè e per sè o di una parte di esso.

Giurisprudenza e dottrina maggioritarie tendono ad escludere la registrabilità dei colori c.d. puri o tonalità di colori in sé; principio affermato, peraltro, già nel 2003 dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea, nel caso “Libertel” relativo all’utilizzo del colore arancione per servizi di telecomunicazioni.

È però da segnalare che questo orientamento è stato criticato da una parte della dottrina che si è espressa in favore della possibilità di registrare anche i colori puri, lì dove in concreto abbiano carattere distintivo.

Del resto, i colori e le combinazioni cromatiche sono, oramai, sempre più utilizzati dalle imprese per identificare i propri prodotti nel mercato; non è un caso che spesso si faccia riferimento al “blu” Tiffany o al “rosso” brillante delle suole delle calzature Louboutin.

Un esempio piuttosto recente è sempre del Tribunale di Milano, che ha ritenuto valido il marchio Gucci raffigurante il nastro “verde-rosso-verde”, in quanto “allo stesso può attribuirsi un’indubbia forza distintiva e l’idoneità del medesimo ad identificare esattamente la provenienza, dei prodotti interessati, da una determinata impresa”.

 

Altro caso, oggetto di pronunce anche in diverse giurisdizioni, è quello sopra menzionato delle suole rosse delle calzature Louboutin. La relativa domanda di registrazione del rosso come marchio è stata ritenuta valida a livello comunitario in quanto tale colore, nell’uso proposto da Louboutin, è suscettibile di essere percepito dai consumatori come “sorprendente e inaspettato”.

Per quanto concerne, nello specifico, la sentenza del Tribunale di Milano del marzo 2015, il Giudice evidenzia che nel settore dei prodotti per pulizia il colore verde, a causa del subliminale richiamo a caratteristiche di freschezza e di naturalità connesse alla pulizia, è piuttosto diffuso (insieme al blu/azzurro e ovviamente al bianco), con la conseguenza che il consumatore medio non lo percepisce come autonomo elemento distintivo del prodotto.

Peraltro, prosegue il Tribunale, l’aspetto esterno del contenitore dello smacchiatore per cui il marchio di colore era stato utilizzato non era particolarmente caratterizzato dal colore verde chiaro oggetto della registrazione, essendo piuttosto la parte frontale del contenitore interamente coperta da un’etichetta che si estendeva dal bordo superiore del contenitore (tappo) fino alla base dello stesso.

Né, sulla base della documentazione prodotta, il Tribunale ha ritenuto che il segno verde avesse, nel caso di specie, acquistato un particolare significato  distintivo nella fetta di mercato di riferimento.

Sei un imprenditore e vuoi registrare un marchio di colore? Consulta uno dei professionisti del nostro studio.

da Avv. Lorenzo Coglitore
Tags: definizione grafica, grafica marchio, marchio di colore, marchio e logo
https://www.tassinarisestini.it/wp-content/uploads/Marchio-di-colore.jpg 300 300 Avv. Lorenzo Coglitore https://www.tassinarisestini.it/wp-content/uploads/tassinari-sestini-300x75.png Avv. Lorenzo Coglitore2018-10-10 00:47:132020-06-25 19:53:27Marchio di colore

Articoli Recenti:

  • Liste clienti: illecita sottrazione da parte di un ex dipendente (prima parte)
  • Liste clienti “semplici”: nessuna protezione da parte del Codice di proprietà industriale (seconda parte)
  • Contestazione disciplinare al dipendente: i 3 passaggi necessari del procedimento disciplinare
  • Modificare la contestazione disciplinare: l’azienda può modificare i fatti della contestazione?
  • Debiti socio snc
  • Intervento nell’esecuzione forzata
  • Conversione pignoramento: cos’è e come funziona
  • Packaging, contraffazione e concorrenza sleale
  • Periodo di prova in caso di riassunzione: si può?
  • Diritto di precedenza nelle assunzioni dopo un contratto a termine: come funziona?

Post più letti

  • Provvigioni degli agenti di commercio: 4 modi per calcolarle 25.3k views
  • Procacciatore o agente nascosto? Bastano 2 indizi … 13.8k views
  • Sospensione cautelare cosa è e come funziona? 12.6k views
  • Prescrizione delle provvigioni e degli altri crediti dell’agente 10.6k views
  • Pignoramento presso terzi dello stipendio: cosa deve fare il datore di lavoro? 9k views
  • Pignoramento presso terzi: quali conseguenze in caso di fallimento? 8.5k views
  • Mensa scolastica: spesa ordinaria o straordinaria? 8.2k views
  • Recesso dell’agente: il preavviso fisso non è sempre valido 7.9k views
  • AEC Agenti Commercio Settore Commercio o Industria: Le 13 Differenze 6.6k views
  • FIRR Enasarco: quello che le aziende non sanno 6.2k views
TERMINI E CONDIZIONI - PRIVACY POLICY - COOKIE POLICY
© Copyright 2023 - Studio Legale Associato Tassinari & Sestini - Via Don Carlo Botta Bergamo (BG) 24122 IT - P. IVA n. 03274130164 - 035-248129 - info@tassinarisestini.it
Concorrenza sleale: tabulati con i nominativi dei clienticoncorrenza slealeappaltoContratto di appalto e divieto di manodopera di lavoratori
Scorrere verso l’alto