Mensa scolastica: spesa ordinaria o straordinaria?

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mensa-scolasticaE la mensa scolastica?

Accade spesso che i genitori, separati o divorziati, discutano di quali sono le spese straordinarie che quindi devono essere pagate “pro quota” oltre alle somme dovute con l’assegno di mantenimento.

Oggetto di discussione, fra gli altri, è anche il costo della mensa scolastica che ormai, sempre più di frequente, è necessaria se i figli hanno un orario scolastico che si prolunga anche nel pomeriggio.

Spese ordinarie e straordinarie

Va innanzitutto fatta una precisazione: la giurisprudenza prevalente e costante è nel senso di qualificare come “ordinarie” le spese atte a soddisfare i bisogni della quotidianità del figlio, e “straordinarie” quelle destinate a fronteggiare le esigenze conseguenti ad eventi imprevedibili o eccezionali.

Sulla base di tale precisazione, appare evidente che l’alimentazione è un’esigenza quotidiana dei figli e, quindi, deve ritenersi ricompresa nell’assegno di mantenimento.

Se, infatti, il minore consuma il pasto del mezzogiorno presso la mensa scolastica anziché presso la propria abitazione, ciò non può comportare, a carico del genitore tenuto a corrispondere l’assegno di mantenimento, l’obbligo di versare una somma ulteriore.

Consumato a casa o in mensa, il pasto è un’esigenza quotidiana del minore

In tal senso, si sono pronunciati i Giudici di vari Tribunali.

Ad esempio, il Tribunale di Milano che, con decreto del 27.11.2013, così ha deciso: “La mensa scolastica non riveste alcuna connotazione straordinaria, essendo solo una modalità sostitutiva della voce “vitto” domestico già compresa in qualsiasi assegno mensile”.

Anche il Tribunale di Novara ha stabilito che: “Giova precisare che nel concetto di spese scolastiche straordinarie non rientrano i buoni mensa che costituiscono mera sostituzione del pasto casalingo rientrante nel mantenimento ordinario” (Trib. Novara, Sent. del 26.03.2009).

Medesimo orientamento esprime anche il Tribunale di Roma (sez. I, sentenza del 09.10.2009) che ha ritenuto fondata ed ha accolto l’opposizione presentata dal padre contro le richieste della madre che pretendeva il pagamento ulteriore delle spese della mensa scolastica.

Il Tribunale di Roma afferma: “difetta nella specie il requisito della straordinarietà della spesa, dovendosi la spesa per la mensa scolastica generalmente ricondurre (ove, cioè, non espressamente prevista a parte) nella quantificazione dell’assegno ordinario mensile poiché relativa al vitto quotidiano, primaria costante necessità dei minori da soddisfare, indipendentemente dal luogo (casa o scuola). Il principio è ancor più pertinente nella specie trattandosi di spesa per una mensa di scuola pubblica, il cui importo è notevolmente inferiore al corrispondente ammontare necessario per assicurare a casa la soddisfazione della stessa esigenza”.

Tuttavia, bisogna evidenziare che, come emerge anche da quest’ultima pronuncia, se le parti concordano espressamente che il costo della mensa scolastica sia “ulteriore” rispetto all’assegno di mantenimento, le spese relative alla mensa scolastica andranno ad aggiungersi alla somma corrisposta con l’assegno di mantenimento.

Il Tribunale di Bergamo ritiene le spese della mensa “non coperte dall’assegno di mantenimento

Questo è l’orientamento, ad esempio, del Tribunale di Bergamo che definisce espressamente le spese della mensa come “non coperte dall’assegno periodico“.

I Giudici bergamaschi, pertanto, inseriscono espressamente la voce “mensa scolastica” nei propri provvedimenti identificandola come “spese scolastiche straordinarie per cui non è richiesto il preventivo accordo fra i genitori”.