Modifica mantenimento: caso pratico

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Modifica mantenimento: con la sentenza n. 19746 del 9.8.2017 la Suprema Corte decide un altro caso pratico in merito a tale questione.

modifica mantenimentoIl caso esaminato riguarda la richiesta del coniuge (nella fattispecie, la moglie) di ottenere un aumento dell’assegno di mantenimento rispetto a quanto riconosciutole in sede separazione.

La richiesta della donna era stata formulata allorquando il marito aveva chiesto (e ottenuto) la modifica delle condizioni di separazione con riguardo all’ammontare degli assegni di mantenimento corrisposti a favore dei figli.

Il marito, infatti, era stato autorizzato a versare un minor importo per il mantenimento a favore dei figli, divenuti economicamente indipendenti.

La donna rilevava quindi che le condizioni economiche del marito erano migliorate da quando lo stesso aveva ottenuto modifica mantenimento.

Sulla base di tale presunto miglioramento, pertanto, riteneva dovuto un aumento automatico delle somme che il marito corrispondeva a titolo di mantenimento a suo favore.

La riduzione dell’assegno di mantenimento dei figli non determina l’automatico aumento dell’assegno di mantenimento previsto a favore del coniuge

La Corte di Cassazione, ritenendo corretto e condivisibile quanto già deciso dalla Corte d’Appello, ha respinto le domande della donna.

Ha rilevato, infatti, la Suprema Corte che “le obbligazioni verso i figli e quelle verso la moglie operano su piani differenti e non può la caduta o la riduzione delle prime andare automaticamente a favore delle altre” .

Nel motivare la propria decisione, la Corte di Cassazione ha poi affermato che:

In particolare, per ciò che concerne l’assegno di mantenimento in favore del coniuge più debole economicamente, deve aversi riguardo alla circostanza per cui la misura dell’assegno, precedentemente stabilita o concordata, fosse o meno condizionata dal concorrente onere economico nei confronti dei figli e quindi se risultasse o meno sufficiente a integrare di per sé la previsione normativa che impone la corresponsione dell’assegno per il mantenimento del coniuge privo di adeguati redditi propri.

Circostanze che spetta a quest’ultimo dedurre e provare perché altrimenti deve presumersi che la misura dell’assegno corrispondesse alla prescritta necessità di cui all’art. 156 c.c. e non risultasse compressa dal concorrente onere di contribuire al mantenimento dei figli.“.

Presupposto per la modifica mantenimento, quindi, è sempre l’insorgere di circostanze nuove rispetto a quelle esistenti al momento della pronuncia originaria.

E il compito di dedurre e provare le circostanze nuove è a carico della parte che chiede la modifica.