Modificare la contestazione disciplinare: l’azienda può modificare i fatti della contestazione?

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Modificare la contestazione disciplinare: si può fare o si rischia l’illegittimità della sanzione?

Può, infatti, capitare che un’azienda si trovi a dover affrontare un procedimento disciplinare nei confronti di un dipendente. Può succedere che l’azienda abbia dei dubbi su come scrivere la lettera di contestazione disciplinare oppure se possa poi eventualmente modificarla.

Abbiamo detto nel precedente post (Contestazione disciplinare al dipendente: i 3 passaggi necessari del procedimento disciplinare) che il primo dei 3 passaggi necessari del procedimento disciplinare è la lettera di contestazione disciplinare.

Ed è quindi su questo primo passaggio che va posta particolare attenzione.

La lettera di contestazione disciplinare è una lettera in cui l’azienda descrive i fatti e i comportamenti che contesta al dipendente. Ossia, quei comportamenti che costituiscono infrazioni dal punto di vista disciplinare.

Il contenuto della lettera deve rispettare i seguenti requisiti: specificità, tempestività e immutabilità dei fatti contestati.

Approfondiamo quindi il requisito dell’immutabilità della contestazione.

Requisito dell’immutabilità della contestazione, cosa significa?

Significa che i fatti su cui l’azienda applica la sanzione disciplinare devono essere gli stessi indicati nella contestazione disciplinare.

Questo per tutelare il diritto di difesa del dipendente.

Quindi, la contestazione disciplinare è corretta se ha ad oggetto i dati e gli aspetti essenziali del fatto materiale che poi vengono posti a fondamento della sanzione.

Invece, se l’azienda modifica il fatto contestato al dipendente, inteso con riferimento agli avvenimenti verificatisi e alla condotta del dipendente, quest’ultimo potrebbe contestare la violazione del requisito dell’immutabilità. Quindi, il dipendente potrebbe eccepire l’illegittimità della sanzione.

I fatti indicati nella contestazione devono coincidere con quelli oggetto della sanzione disciplinare.

L’uguaglianza dei fatti deve riguardare gli accadimenti, non la loro qualificazione giuridica (Cass. Civ. 13580/2016 e in senso conforme Cass. Civ. 17743/2011).

Quindi, ad esempio, rileva la descrizione della condotta di sottrazione di beni aziendali, al di là della qualificazione giuridica come furto o come appropriazione indebita.

Segnalo di seguito anche dei post specifici sui requisiti della contestazione disciplinare con altre particolarità che potrebbero interessare: I tempi della contestazione disciplinare: quando la comunicazione è tempestiva?).

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