Obbligo di affissione del codice disciplinare e “minimo etico”

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codice disciplinare
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Anzitutto, cosa è il codice disciplinare?

codice disciplinareIl codice disciplinare è un documento, che contiene l’indicazione delle infrazioni disciplinari rilevanti nel rapporto di lavoro, la procedura di contestazione da parte dell’azienda e l’indicazione delle sanzioni applicabili.

Il codice disciplinare contiene, pertanto, l’insieme delle regole disciplinari previste nei contratti collettivi oppure anche dal regolamento disciplinare interno dell’azienda.

Lo Statuto dei Lavoratori (art. 7) prevede l’obbligo del datore di lavoro di far conoscere ai lavoratori tali regole, mediante affissione del codice disciplinare in luogo accessibile a tutti.

Il luogo in cui viene affisso il codice disciplinare deve quindi essere di facile accesso per i lavoratori.

Un recente caso affrontato dalla Corte di Cassazione ci consente di affrontare la seguente questione: se la necessità di affissione del codice disciplinare sussiste anche nel caso in cui il lavoratore pone in essere un comportamento in violazione di norme penali o manifestamente contrario al “minimo etico”.

Per violazione del minimo etico si intende la violazione dell’etica comune e dei doveri fondamentali del rapporto di lavoro, nonché la violazione di norme penali, quindi si fa riferimento a comportamenti percepibili dal lavoratore come illeciti.

Il caso affrontato dalla Corte di Cassazione riguarda un licenziamento comunicato da un’azienda ad un lavoratore, che aveva svolto altra attività lavorativa durante il periodo di congedo per gravi motivi familiari.

Nel corso del giudizio era emerso che, durante il congedo, il lavoratore si dirigeva verso altra azienda, con costante e precisa osservanza di orari.

Il lavoratore lamentava, tra l’altro, la mancata affissione del codice disciplinare e invocava le tutele conseguenti all’illegittimità del licenziamento.

I Giudici si sono espressi nel senso che l’obbligo di rendere pubblico il codice disciplinare, mediante affissione dello stesso in luogo accessibile a tutti, non si applica al caso in cui il licenziamento sia applicato per sanzionare condotte del lavoratore che configurano violazione delle norme penali o che contrastano con il “minimo etico”. In tal caso, la gravità della violazione è riconoscibile come tale dal lavoratore, senza necessità di specifica previsione.

Quindi, il comportamento di utilizzo di un congedo familiare per lo svolgimento di altra attività lavorativa è stato ritenuto come posto in violazione della legge e dei fondamentali doveri derivanti dal rapporto di lavoro, anche in ipotesi di mancata affissione del codice disciplinare.

I Giudici quindi hanno dato ragione all’azienda, confermando la legittimità del licenziamento (Cass. civ. Sez. Lavoro, Sent., 20.03.2018 n. 6893).

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