Part time: i 3 requisiti che non devono mancare al contratto

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Il part time è un contratto di lavoro subordinato caratterizzato da un orario di lavoro ridotto rispetto al normale orario a tempo pieno (che generalmente è di 40 ore settimanali).
par timeUn’impresa che intende assumere un lavoratore part-time deve sapere che, in aggiunta agli elementi che vengono normalmente inseriti nel contratto di lavoro subordinato, vi sono ulteriori requisiti da rispettare al momento della stipulazione del contratto.

Quali sono i requisiti che non devono mancare al contratto part time?

  1. La forma scritta
  2. La durata della prestazione lavorativa
  3. La collocazione temporale dell’orario

Analizziamoli punto per punto e vediamo quali sono le conseguenze in caso di mancanza dei requisiti.

  1. LA FORMA SCRITTA

Il contratto part time deve essere stipulato in forma scritta.

La legge specifica che la forma è richiesta ai fini della prova (art. 5 D.Lgs. 81/2015, di attuazione del Jobs Act).

Cosa succede se non c’è il contratto scritto?

Se manca il contratto scritto, il lavoratore può chiedere che il rapporto prosegua a tempo pieno, obbligando quindi il datore di lavoro a dargli lavoro per tutta la giornata.

Se il part time non è fatto per iscritto il lavoratore può chiedere di lavorare a tempo pieno

L’unica possibilità per il datore di lavoro per impedire questa conseguenza, è provare che il contratto era stato firmato ma poi è stato perduto.

 

  1. LA DURATA DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA

Nel contratto part time va indicata in modo preciso la durata della prestazione lavorativa, ossia il numero di ore di lavoro che si intende far svolgere al lavoratore (ad esempio, 20 ore lavorative settimanali).

La legge non prevede una durata minima o massima dell’orario di lavoro part-time. Tuttavia, i CCNL spesso prevedono una durata minima (ad esempio, il CCNL Turismo prevede in 15 ore il numero minimo di ore settimanali per un part-time). È quindi sempre bene verificare se e come i CCNL disciplinano la materia.

Cosa succede se manca la durata della prestazione lavorativa?

Se manca l’indicazione della durata della prestazione lavorativa, il lavoratore può avviare un giudizio per ottenere il riconoscimento dell’esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno.

Se nel contratto part time manca la durata della prestazione lavorativa il lavoratore può chiedere di lavorare a tempo pieno

Per il periodo che precede la sentenza, il lavoratore ha diritto, in aggiunta alla retribuzione, ad un’ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno, determinata dal giudice con valutazione equitativa (ossia, il giudice stabilisce l’importo secondo equità, in base al suo prudente apprezzamento).

 

  1. LA COLLOCAZIONE TEMPORALE DELL’ORARIO

Nel contratto part time deve essere specificata la collocazione temporale dell’orario di lavoro con riferimento al giorno alla settimana al mese e all’anno (ad esempio, da lunedì al venerdì dalle 9 alle 13).

Cosa succede se manca la collocazione temporale dell’orario?

La mancanza di questo requisito non comporta la nullità del part time, ma il lavoratore può avviare un giudizio affinché il giudice determini le modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa part time, tenendo conto delle responsabilità familiari del lavoratore, della sua necessità di integrazione del reddito mediante lo svolgimento di altra attività lavorativa, nonché delle esigenze del datore di lavoro (art. 10, comma 2, D.Lgs. 81/2015).

Se nel contratto part time manca la collocazione temporale dell’orario di lavoro, il lavoratore può chiedere al giudice di determinarla

Per il periodo che precede la sentenza, il lavoratore ha diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta, ad un’ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno, determinata dal giudice con valutazione equitativa.

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