Patto di non concorrenza agenti: quando è gratuito

contratto di agenzia
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Il patto di non concorrenza a carico degli agenti di commercio per il periodo successivo alla cessazione del contratto è di regola a pagamento.

contratto di agenziaL’azienda, cioè, dal 1.6.2001, per obbligare l’agente a non lavorare per la concorrenza dopo che se ne va, per legge lo deve pagare (art. 1751-bis codice civile modificato con la legge comunitaria 29.12.2000, n. 422) .

Prima di questa data, il patto di non concorrenza era gratuito per l’azienda, cioè il patto non prevedeva compenso e quindi l’agente si impegnava senza dover avere nulla in cambio.

Dal 2001, invece, la legge prevede un compenso.

La misura non è direttamente stabilita dalla legge ma è stabilita dagli Accordi Economici Collettivi (o, in mancanza, dal Giudice che però può fare riferimento anche agli Accordi Collettivi) e può essere anche piuttosto costoso. Ad esempio, per l’Accordo Economico del settore Commercio 2009 (gli Accordi Economici sono almeno 15 e quindi è importante capire quale è quello esattamente richiamato nel contratto di agenzia!), un agente monomandatario, con una anzianità di servizio fino a 5 anni e un patto di non concorrenza di 2 anni, ha diritto a circa 10 mesi di provvigioni!

Considerato che questo compenso si aggiunge alle indennità di fine rapporto se dovute (cioè se è l’azienda che di sua iniziativa interrompe il contratto), l’importo complessivo può arrivare a cifre considerevoli.

Il compenso per il patto di non concorrenza si aggiunge alle indennità di fine rapporto

La prima cosa quindi è senz’altro capire se, valutati costi/benefici, valga davvero la pena la pena impegnarsi per importi di questo tipo.

In ogni caso, ci sono delle ipotesi in cui è ancora possibile che il patto di non concorrenza sia “gratis”, ovvero che l’azienda non debba pagare nulla all’agente.

Queste “deroghe” sono di due tipi.

Una è prevista direttamente dalla legge, l’altra dalla giurisprudenza.

Riguardo la legge, la Legge Comunitaria n. 422/2000 che ha introdotto l’obbligo del compenso, ha previsto espressamente alcune esclusioni da questo obbligo quando l’agente sia una società di capitali (s.r.l. o S.p.A.). Esclusioni che poi sono state riprese (e “ristrette”) dagli Accordi Economici Collettivi.

In particolare, in base ai due principali Accordi Economici Collettivi settore Commercio 2009 e settore Industria 2014, le esclusioni sono le seguenti:

L’Accordo Economico Commercio 2009 esclude (solo) gli agenti organizzati come S.p.A. con 2 o più soci (quindi agenti in forma di s.r.l., con qualsiasi numero di soci, o di S.p.A. con un socio hanno diritto al compenso).

L’Accordo Economico Industria 2014, invece, esclude gli agenti organizzati sia come S.p.A., sia come s.r.l., con 2 o più soci (quindi hanno diritto al compenso solo gli agenti s.r.l. con un unico socio e le S.p.A. con un unico socio).

Se l’agente è una società di capitali, gli Accordi Economici Collettivi prevedono deroghe all’obbligo di pagare il patto di non concorrenza

Oltre a queste esclusioni previste dalla legge, anche la giurisprudenza ha preso posizione su un’altra ipotesi.

Una recente sentenza della Cassazione (la sentenza del 1.6.2015, n. 12127) ha inoltre risolto una annosa questione riguardo tutti quei contratti di agenzia iniziati prima del 1.6.2001 (la data cioè dalla quale il patto è diventato a pagamento.

Infatti, siccome il patto in origine era gratuito, tanti contratti avevano inserito questa clausola di default anche se non vi era davvero pericolo o interesse (perchè tanto non costava nulla). Quando il patto è diventato a pagamento, le aziende si sono quindi trovate esposte al rischio di dover pagare tutti quei patti inseriti nei contratti che erano in corso alla data del 1.6.2001 che fossero cessati dopo quella data.

La Cassazione invece ha finalmente stabilito che se il contratto di agenzia è stato stipulato prima del 1.6.2001 senza prevedere alcun compenso, anche se cessa dopo questa data il patto continua a rimanere gratuito, perchè la legge in vigore quando il contratto era stato stipulato non prevedeva l’obbligo di pagare l’agente.

Se il contratto di agenzia è stato stipulato prima del 1.6.2001 il patto di non concorrenza rimane gratuito

Molte ulteriori questioni riguardano il patto di non concorrenza, come ad esempio se si possa pagare il compenso solo alla fine del periodo stabilito per la non concorrenza, o se si possa pagare a rate, o se possa riguardare anche zone ulteriori rispetto a quelle stabilite nel contratto di agenzia, ma soprattutto quanto potrebbe costare realmente e se ne valga la pena in base ai benefici.

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