Patto di prova: la forma scritta è necessaria
È illegittimo il licenziamento per mancato superamento del periodo di prova, se il patto di prova non è stato stipulato per iscritto.
È la legge che richiede espressamente il requisito della forma scritta (art. 2096 c.c.). Se manca tale requisito il patto è nullo e viene considerato come non apposto al contratto.
È il caso di una lavoratrice licenziata per mancato superamento della prova. La lavoratrice ha ritenuto ingiusto il licenziamento e lo ha impugnato, sostenendo che la prova doveva intendersi superata, considerato che il periodo di prova era già scaduto quando il licenziamento le era stato comunicato.
L’azienda riteneva invece corretto il licenziamento, in quanto sosteneva che si era deciso d’accordo con la lavoratrice di prorogare l’iniziale periodo di prova indicato nella lettera di assunzione, per consentire alla stessa più tempo per adattarsi alle problematiche e alle questioni di cui avrebbe dovuto occuparsi nel nuovo posto di lavoro.
La lettera che conteneva la proroga veniva firmata dall’azienda ed una copia veniva consegnata alla lavoratrice affinché la stessa vi apponesse la propria firma. L’azienda però non curava il ritiro della copia firmata dalla lavoratrice.
Proseguito il rapporto di lavoro, ritenuta non superata la prova, l’azienda provvedeva a licenziare la lavoratrice ma scopriva che la stessa non aveva firmato la lettera con la proroga.
La Corte di Cassazione, a cui è stata sottoposta la questione, ha precisato che la proroga del patto di prova, come in generale la clausola che contiene il periodo di prova, deve avere forma scritta e deve essere firmato da entrambe la parti. Tale requisito di forma è essenziale e la mancanza comporta la nullità assoluta del patto di prova.
Il patto di prova deve essere scritto e firmato da entrambe le parti.
Nel caso concreto, il Giudice, rilevato che mancava la forma scritta del patto di proroga della prova (per la mancanza di firma della lavoratrice) e che il periodo di prova inizialmente pattuito era già scaduto prima della comunicazione del licenziamento, ha ritenuto illegittimo il licenziamento comunicato dall’azienda, dando ragione alla lavoratrice (Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 03-08-2016, n. 16214).
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