Pignoramento presso terzi: quali conseguenze in caso di fallimento?

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Il pignoramento presso terzi, insieme ai pignoramenti mobiliare e immobiliare, è una delle azioni esecutive che il creditore può avviare per soddisfare il proprio credito.

pignoramento-preso-terziLa Legge Fallimentare, all’art. 51, prevede che “dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva (…) può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento“.

Quindi, se la procedura di pignoramento presso terzi è in corso, non potendo essere proseguita, viene dichiarata improcedibile.

Ma cosa accade nell’ipotesi in cui la procedura si sia già conclusa con un provvedimento di assegnazione?

Il terzo pignorato a favore di chi deve effettuare il pagamento?

Se il pignoramento presso terzi si conclude con l’assegnazione, ma il debitore viene dichiarato fallito, il terzo pignorato deve pagare al fallimento

Questo il caso esaminato dalla Suprema Corte e deciso con la sentenza n. 19947 del 10.08.2017.

La Corte di Cassazione precisa che il creditore che ha promosso il pignoramento presso terzi ed ha ottenuto ordinanza di assegnazione a proprio favore, non ha diritto al pagamento.

L’eventuale pagamento effettuato dal terzo pignorato (“debitor debitoris“) al creditore, infatti, se intervenuto successivamente alla dichiarazione di fallimento, è inefficace ai sensi dell’art. 44 Legge Fallimentare.

Non è infatti sufficiente che il solo provvedimento di assegnazione sia precedente alla dichiarazione di fallimento.

Se così fosse, verrebbe violato il principio della “par condicio creditorum” perché beni provenienti – indirettamente – dal patrimonio del fallito verrebbero utilizzati per soddisfare il singolo creditore, anziché la massa dei creditori.

E’ invece necessario che il terzo pignorato, nonostante il provvedimento di assegnazione a favore del creditore che ha promosso il pignoramento presso terzi, paghi quanto dovuto direttamente al Curatore del fallimento.

Infatti il debitore, dopo la dichiarazione di fallimento, perde il diritto di disporre del proprio patrimonio e non può effettuare alcun pagamento (anche non volontario, quale è, ad esempio, il pagamento del terzo pignorato) a favore del singolo.

Il rischio per il terzo pignorato che effettua comunque il pagamento al singolo creditore, che a seguito della dichiarazione di fallimento ha perso il diritto ad ottenere il pagamento dal terzo, anziché al Curatore, è quello di dover pagare “due volte” e di doversi poi attivare verso il creditore per recuperare quanto pagato.