Possesso vale titolo: non si applica alle opere dell’ingegno

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Possesso vale titolo. Attenzione, perchè questa regola non vale per le opere dell’ingegno (comprese le opere coperte da diritto d’autore).

Cerchiamo di capirne di più.

La regola sopra menzionata ha la funzione di rendere più sicura la circolazione dei beni mobili.

In sostanza, colui al quale sono venduti beni mobili da parte di chi non ne è proprietario, ne acquista comunque la proprietà mediante il possesso del bene medesimo.

Ciò vale purchè l’acquirente sia in buona fede al momento della consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprietà, ad esempio un contratto.

La buona fede nel possesso dell’acquirente è richiesta soltanto al momento dell’acquisto.

Altro requisito fondamentale è la consegna materiale del bene stesso.

Ciò che rileva è il fatto che l’acquirente, ad esclusione di altri, sia posto in grado di esercitare sul bene i poteri di controllo e vigilanza che costituiscono il contenuto proprio del possesso  trasmessogli da colui che gli ha conbsegnato il bene.

Ma come si concilia questo principio con un’opera immateriale dell’ingegno?

La risposta è semplice: non si concilia.

Si pensi, ad esempio, al diritto d’autore.

Risulta impossibile applicare il princio “Possesso vale titolo” in quanto l’acquisto a titolo originario  dei diritti di natura economica connessi al diritto d’autore si ha, unicamente, con il compimento dell’atto creativo ed espressivo dell’idea posta alla base dell’opera.

Semplicemente, non possono ricorrere i requisiti poc’anzi visti (in primis la consegna dell’opera intesa quale “opera dell’ingengo”).

Si pensi ad una pellicola cinematografica.

Il possesso di una pellicola non è assimilabile al possesso di un qualsiasi altro bene mobile, in considerazione della peculiarità delle opere cinematografiche.

Le stesse, infatti, è vero che si compongono di un supporto materiale finalizzato alla custodia dell’opera intellettuale contenuta, ma il supporto è una cosa, l’opera dell’ingegno è un’altra.

L’acquisto originario dei diritti d’autore sull’opera spetta esclusivamente all’autore, per il fatto stesso della creazione dell’opera dell’ingegno.

La creazione è l’unico modo di acquisto a titolo originariodei diritti d’autore.

La regola “Possesso vale titolo” non trova applicazione, semplicemente perchè nel diritto d’autore non è concepibile un modo di acquisto a titolo originario dei diritti patrimoniali diverso dalla creazione dell’opera.

Avv. Lorenzo Coglitore