Prescrizione delle provvigioni e degli altri crediti dell’agente

Prescrizione delle provvigioni
Tempo di lettura: 4 minuti

Quale è il termine di prescrizione delle provvigioni? E dell’indennità di fine rapporto?

Prescrizione delle provvigioniIn altre parole, quanto tempo ha l’agente per “far causa” all’azienda se qualcosa non gli è stato pagato?

Va subito detto: i termini sono lunghi… molto lunghi.

Va poi detta una seconda cosa: l’agente non deve necessariamente far causa per interrompere questi termini, ma può mandare una semplice raccomandata, o, più veloce ancora, una PEC, all’azienda “di messa in mora”, e far ricominciare daccapo i termini.

Distinguiamo i possibili crediti che l’agente può far valere se ha in corso, o ha avuto in corso, un contratto di agenzia.

1. Prescrizione delle provvigioni

L’agente ha ben 5 anni di tempo per richiedere il pagamento di provvigioni “dirette” che non gli sono state pagate.

Si tratta di una prescrizione “breve” (è considerata “breve”, rispetto a quella “ordinaria” che è di 10 anni…)

Questo perchè le provvigioni rientrano nel caso delle somme pagabili “periodicamente ad anno o in termini più brevi” (così dice l’art. 2948, n. 4, del codice civile)

Questo termine riguarda quindi il caso classico delle provvigioni “dirette” che spettano all’agente ma non gli sono state pagate.

Si tratta delle provvigioni che risultano dall’estratto conto, o magari sono già state fatturate, ma che l’azienda non paga.

Oppure delle provvigioni su clienti dell’agente che l’azienda non riporta del tutto nell’estratto conto.

O ancora si tratta di “differenze provvigionali“, cioè di provvigioni che l’azienda ha pagato all’agente ma in misura inferiore al dovuto (ad esempio perchè l’azienda ha calcolato una percentuale provvigionale più bassa rispetto a quella dovuta).

Questo potrebbe essere ad esempio l’effetto di una riduzione provvigionale malfatta, che l’azienda crede valida, ma che invece l’agente potrebbe avere diritto a contestare.

Per come ridurre correttamente la provvigione suggerisco di leggere il mio post Contratto di agenzia: modifiche unilaterali!

Unica “consolazione” è che la prescrizione delle provvigioni parte da quando il diritto al pagamento della provvigione avrebbe potuto essere fatto valere.

Questo termine coincide con il 30esimo giorno successivo alla scadenza del trimestre in cui la provvigione è o sarebbe maturata (esempio: provvigione maturata nel I trimestre 2013; decorrenza del termine di 5 anni dal 1 aprile 2013 (30 giorni dopo il 31 marzo, scadenza del trimestre); scadenza termine 31 marzo 2018).

Attenzione peraltro alle provvigioni “indirette” intese come le provvigioni dovute all’agente per quegli affari che episodicamente l’azienda può aver promosso nella zona dell’agente senza riconoscergli nulla.

Se ed in quanto derivanti da comportamento “episodico” dell’azienda, il termine di prescrizione delle provvigioni “indirette” non sarebbe quello di 5 anni previsto per l’ipotesi di somme dovute “periodicamente”, ma quello ordinario di 10 anni! (Cassazione Sezione Lavoro n. 15069 del 6 giugno 2008)

2. Prescrizione dell’indennità di fine rapporto

Quando il contratto si interrompe per causa dell’azienda, l’agente ha diritto alle indennità di fine rapporto.

Tralasciando il complesso tema di come si calcolino le indennità, per indennità di fine rapporto si intendono:

  • l’indennità ex art 1751 c.c. del codice civile
  • le indennità degli A.E.C. che sono una declinazione dell’indennità del codice civile e cioè
    • FIRR
    • Indennità suppletiva di clientela
    • Indennità meritocratica

Entro quanto l’agente può richiederle?

L’agente per le indennità di fine rapporto deve rispettare 2 termini: uno breve e uno molto lungo.

Il primo è quello di 1 anno dalla cessazione del rapporto. Entro cioè 1 anno da quando cessa effettivamente il rapporto (non quindi da quando parte il preavviso) l’agente deve fare richiesta scritta di pagamento delle indennità. Questo primo termine si chiama di “decadenza”.

Questo termine è previsto espressamente dall’art. 1751 del codice civile e si applica quindi alla richiesta dell’agente di vedersi pagata questa indennità.

Ci si è chiesti se questo termine valga anche per la richiesta delle indennità previste dagli A.E.C. (FIRR, suppletiva di clientela e meritocratica).

Al riguardo la Cassazione si è divisa, ma la giurisprudenza più recente è a favore della applicabilità del termine di decadenza anche anche alle indennità degli A.E.C. (Cassazione n. 9348 del 17.4.2013). La sentenza di parere opposto è invece del 2011 (Cassazione n. 17057 del 5.8.2011)

Per “FIRR” si intende naturalmente la parte non versata dall’azienda all’Enasarco (di regola quello dell’anno di cessazione, salvo che vengano richieste eventuali differenze rispetto a quanto versato all’Enasarco).

Il secondo termine è quello “ordinario” di 10 anni che parte dalla cessazione del rapporto.

Alle indennità di fine rapporto degli agenti di commercio, infatti, non è applicabile il termine di prescrizione di 5 anni previsto dalla legge esclusivamente per il TFR dei dipendenti.

Quindi una volta che l’agente ha interrotto il primo termine con l’invio di una comunicazione scritta (di regola raccomandata o PEC perchè deve poter provare sia di averla inviata sia che l’azienda l’abbia ricevuta) ha poi ben 10 anni di tempo per fare causa.

Oppure per interrompere il periodo di prescrizione con un’altra raccomandata/PEC di “messa in mora” e così far ripartire altri 10 anni.

Una domanda ulteriore che spesso mi viene rivolta è: “quanto tempo posso aspettare per pagare l’indennità dopo che cessa il rapporto?“.

La risposta è che non c’è nessun tempo, perchè l’indennità è immediatamente esigibile sin dal giorno dopo la fine del rapporto.

Altro è scegliere di attendere che l’agente ne faccia richiesta, ma, se volesse, l’agente potrebbe richiederla il giorno immediatamente dopo la cessazione del rapporto.

Per prassi comunque vi è una certa tolleranza accettata dall’agente, derivante dalla necessità di fare i conteggi.

E’ peraltro politica di talune aziende non offrire mai per prima il pagamento dell’indennità di fine rapporto, attendendo sempre che sia l’agente a farne richiesta, nel tentativo di lasciar decorrere il termine di decadenza di un anno.

3. Prescrizione dell’indennità sostitutiva di preavviso

Nel caso in cui l’agente avesse diritto all’indennità sostitutiva di preavviso, vuoi perchè l’azienda ha interrotto il rapporto senza concedergli il preavviso (ad esempio per una giusta causa inesistente), vuoi perchè l’agente se ne è andato per una giusta causa, anche per questo credito l’agente ha 10 anni di tempo per richiederlo.

Al preavviso non si applica il termine di decadenza di 1 anno, previsto per le indennità di fine rapporto, e quindi l’agente potrebbe attendere anche più di un anno prima di fare la prima richiesta.

4. Prescrizione di altri diritti

L’agente durante il rapporto potrebbe maturare diritti ad altro titolo.

Ad esempio:

  • indennità di incasso
  • rimborsi spese pattuiti e non pagati
  • fissi provvigionali

Per tutti questi, trattandosi di somme dovute con cadenza periodica, il termine di prescrizione sarà di 5 anni come quello della prescrizione delle provvigioni.

In caso invece di:

  • premi provvigionali

Dipende se si tratta di un riconoscimento “una tantum” oppure rientri in una politica ricorrente (ad esempio, annuale).

Nel primo caso (premio “una tantum”) il termine di prescrizione sarà di 10 anni, nel secondo caso di 5 anni.

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3 commenti
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