Prima casa: agevolazioni e opposizione dell’inquilino
Il proprietario di casa che tarda a trasferire la residenza perché l’inquilino resiste allo sfratto non perde le agevolazioni di prima casa.
È quanto stabilito da una recente ordinanza della Corte di Cassazione emessa a fine 2015.
La questione sottoposta al vaglio della Suprema Corte era la seguente.
Secondo la normativa dettata in materia di imposta di registro, chi acquista un immobile ha termine di diciotto mesi per trasferirvi la residenza, pena la revoca dell’agevolazione.
Tuttavia, bisogna tenere conto di eventuali ostacoli all’adempimento dell’obbligo di cui sopra, non imputabili a chi compra casa.
La fattispecie sottoposta all’esame della Cassazione riguardava la fattispecie di un inquilino che si è opposto al rilascio dell’immobile.
Per la liberazione dell’appartamento sono risultati necessari tre accessi: la resistenza passiva dell’inquilino all’esecuzione del rilascio dell’immobile veniva superata solo con una consulenza medico – legale, con cui si accertava che l’inquilino non era “intrasportabile” come sosteneva. Tutto ciò comportava ben dieci mesi di ritardo con cui il proprietario di casa rientrava in possesso dell’immobile.
Risolutivamente, il mancato stabilimento della residenza nei termini di legge non comporta la decadenza dai benefici di legge “di prima casa”, qualora tale evento sia dovuto a causa di forza maggiore sopravvenuta rispetto alla stipula dell’acquisto: il mancato rilascio spontaneo e, soprattutto, gli ostacoli frapposti dall’inquilino alla liberazione dell’appartamento possono di certo configurare ipotesi di forza maggiore.
Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!