Procacciatore d’affari e concorrenza: quali limitazioni?
Il procacciatore d’affari non ha le stesse limitazioni di un agente di commercio in tema di concorrenza sleale.
Il procacciatore d’affari può avere anche più committenti.
Di conseguemza, alcuna attività illecita compie il procacciatore nel caso in cui si avvalga di diversi “mandanti” per soddisfare le esigenze dei propri clienti.
Questi i principi fondamentali in materia di concorrenza sleale e contratto di procacciamento d’affari.
Entriamo nel dettaglio della questione.
Il procacciatore d’affari e l’agente di commercio sono due figure ben distinte, pur presentando alcune affinità.
Non è sempre facile distinguere una figura rispetto all’altra, anche se la disciplina del procacciamento d’affari e del contratto di agenzia risulta differente sotto diversi aspetti.
Le figure di cui sopra sono legate da una certa affinità (si consideri che al procacciamento d’affari si applicano le medesime disposizione del contratto di agenzia, qualora compatibili) che rende, a volte, difficile comprendere la reale natura del rapporto nel caso concreto.
In linea generale, possiamo dire che con il contratto di agenzia l’agente si obbliga a promuovere la conclusione di contratti per conto della casa mandante in una determinata zona di mercato.
Il procacciatore d’affari, invece, non assume alcun obbligo in tal senso, avendo esclusivamente la facoltà di segnalare opportunità commerciali al preponente.
Il procacciatore d’affari, quindi, non ha vincoli di stabilità con il committente, potendo agire in totale autonomia.
Il rapporto, quindi, si caratterizza per l’occasionalità ed episodicità della prestazione, in contrasto con il contratto di agenzia che invece si contraddistingue per la stabilità e continuità del rapporto.
Ne consegue che il procacciatore d’affari non è tenuto all’obbligo di eslcusiva previsto per l’agente.
Il Codice Civile stabilisce che l’agente di commercio non può assumere l’incarico di trattare, nella stessa zona e per lo stesso ramo, gli affari di più imprese in concorrenza tra loro.
L’agente, pertanto, ha diritto che il preponente non nomini altri agenti nella stessa zona e in riferimento agli stessi affari da lui trattati.
A sua volta il preponente ha il diritto a che l’agente non promuova la conclusione di affari per imprenditori concorrenti.
Tale diritto di esclusiva, come anticipato, non può essere applicato al procacciatore d’affari.
Se sei un imprenditore e vuoi avvalerti di collaboratori esterni per la promozione dei Tuoi prodotti, potrai utilizzare un agente o una rete di agenti, oppure uno o più procacciatori d’affari.
La scelta dipenderà dalla strategia commerciale e di marketing che vorrà porre in essere l’imprenditore.
Avv. Lorenzo Coglitore