Protesto assegni: la Banca è tenuta ad avvisare il cliente prima di levare protesto?

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Il protesto è l’accertamento, da parte di un Pubblico ufficiale, del mancato pagamento di un titolo di credito, ad esempio un assegno.

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La levata del protesto viene normalmente richiesta dalla Banca che, al momento dell’incasso dell’assegno, rilevi un’anomalia, ad esempio che sul conto corrente di riferimento non vi è la provvista sufficiente per effettuare il pagamento dell’assegno.

Ma prima di attivare la procedura che porta alla levata del protesto, ed alla successiva iscrizione dello stesso nel Registro informatico dei protesti, la Banca è tenuta ad avvisare il cliente?

Questa è la questione che ha dovuto esaminare e risolvere il Tribunale di Cassino.

Nel caso sottoposto al Giudice, il cliente, che aveva emesso l’assegno poi protestato, chiedeva al Tribunale l’immediato ordine di cancellazione del protesto elevato appunto per mancanza di provvista.

La suddetta richiesta veniva fondata sul fatto che la Banca avrebbe levato il protesto senza contattare il cliente per avvisarlo che, a causa della ricezione di un atto di pignoramento notificato da un creditore, non avrebbe provveduto a pagare gli assegni emessi dal cliente.

E’ onere del cliente assicurare la permanenza della provvista necessaria per l’incasso

Il Giudice, esaminati gli atti, ha rilevato che è onere del cliente assicurare la permanenza della provvista necessaria per l’incasso.

Nel caso in esame, inoltre, rileva che la notifica del pignoramento è successiva alla notifica dell’atto di precetto, ricevuto da tempo dal cliente/debitore.

Quest’ultimo quindi, nonostante confidasse di raggiungere un accordo transattivo con il creditore, era a conoscenza del debito e del rischio di essere soggetto ad esecuzione.

Con l’ordinanza del 15.02.2017, pertanto, il Tribunale di Cassino ha affermato che la Banca ha mantenuto un comportamento legittimo.

La stessa, infatti, al ricevimento del pignoramento non poteva far altro che azzerare la provvista in giacenza sul conto corrente.

E di conseguenza, come per legge, ha dovuto procedere tempestivamente a far elevare il protesto, senza che le incombesse alcun onere di preavvertire il cliente.