Pubblicità ingannevole e prodotti alimentari
Pubblicità ingannevole: costituisce atto di concorrenza sleale la commercializzazione di un prodotto con una denominazione fuorviante tale da suggerire un’errata provenienza geografica del prodotto.
Con una interessante pronuncia del 16.8.2016 la Corte di Cassazione ha esaminato una fattispecie relativa alla commercializzazione di due whisky denominati “Scottish Swordsman” e “Scottish Piper”, integrante fattispecie di pubblicità ingannevole.
La vicenda prende le mosse da un giudizio instaurato avanti al Tribunale di Lanciano dalla Scotch Whisky Association nei confronti di una società, la D.C.A., nel quale la prima lamentava che l’azienda convenuta avesse commercializzato in Italia ed in Inghilterra due whisky che, di fatto, whisky non erano nè tantomeno whisky scozzesi.
L’associazione attrice sosteneva che detta condotta costituiva concorrenza sleale e chiedeva la condanna della D.C.A. al risarcimento del danno.
D.C.A. resisteva alla domanda sostenendo di essersi limitata ad acquistare il prodotto sfuso da una terza società, la Polini S.r.l.. Quest’ultima, chiamata in giudizio, evidenziava di aver venduto a D.C.A. un prodotto che quest’ultima sapeva, perfettamente, non essere whisky scozzese.
Pubblicità ingannevole: il Tribunale di Lanciano ha dichiarato che la commercializzazione dei prodotti di cui sopra da parte della D.C.A. costituiva attività di concorrenza sleale ed ha condannato la stessa al risarcimento del danno cagionato all’associazione attrice, quantificato in complessivi Euro 113.620,50, rigettando la domanda di garanzia spiegata nei confronti di Polini S.r.l..
La Corte d’appello dell’Aquila respingeva l’appello della D.C.A. che decideva di ricorrere in Cassazione.
Il Supremo Giudice confermava le decisioni dei giudici di merito.
In particolare, la Cassazione ha rilevato che:
– il bene commercializzato dalla D.C.A., all’esito della espletata consulenza tecnica, poteva essere annoverato nella generica categoria del whisky, quale bevanda ottenuta dalla fermentazione e successiva distillazione di mosti ottenuti da cereali;
– tale prodotto non presentava le caratteristiche organolettiche del whisky scozzese;
– il regolamento CE 1576/1989 considerava concorrenza sleale l’uso di indicazioni geografiche o la presentazione di un prodotto tale da suggerire la sua provenienza da una certa località diversa da quella effettiva, costituendo fattispecie di pubblicità ingannevole;
– le bottiglie commercializzate dalla D.C.A. facevano esplicito riferimento al whisky scozzese con l’uso delle parole “whisky”, “scottish” e “higlands” nonchè con elementi figurativi tipicamente scozzesi quali il tartan, un suonatore di cornamusa ed un danzatore abbigliati con vestiti scozzesi;
– la condotta posta in essere dall’azienda fosse idonea a confondere il prodotto col vero whisky scozzese ingenerando nell’acquirente l’errato convincimento di acquistare il prodotto originale.
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Avv. Lorenzo Coglitore
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