Concorrenza sleale e rapporto di concorrenzialità
Concorrenza sleale: non è concepibile un atto di concorrenza sleale tra una testata giornalistica sia pure di rilievo nazionale ed inserita in un gruppo imprenditoriale ben definito ed altro gruppo la cui attività sia estremamente ampia e ramificata e non riconducibile al solo settore del presunto danneggiato.
Questo, in sostanza, è quanto statuito dalla Corte di Cassazione, chiamata a decidere in merito ad un contenzioso che ha visto contrapposti, da una parte, Mediaset S.p.A. e, dall’altra, il gruppo editoriale L’Espresso e due giornalisti.
Mediaset conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Roma il gruppo editoriale L’Espresso e altri due giornalisti affinchè fossero tutti condannati al risarcimento dei danni conseguenti alla pubblicazione, sul quotidiano La Repubblica, di tre articoli e due repliche con i quali si sarebbe posta in essere un’ingiusta campagna denigratoria nei confronti di Mediaset, oltre ad una violazione delle regole in materia di concorrenza sleale.
In particolare, la concorrenza sleale doveva ravvisarsi nel riferimento agli atti di “vampirismo commerciale” compiuti dalla società Mediaset per dissanguare l’intero contesto dell’informazione, nell’aver definito Mediaset come un’azienda- partito per la quale “non esistono regole, sentenze o direttive” nonchè per aver attribuito alla medesima lo svolgimento di pratiche volte a creare gravi distorsioni sul mercato.
Secondo Mediaset l’obiettivo era chiaro: denigrare, agli occhi dell’opinione pubblica, l’intero gruppo imprenditoriale , con una serie di contenuti e considerazioni idonei a screditarne l’immagine commerciale; la concorrenza sleale andava, in ogni caso, punita anche in presenza della diffusione di notizie vere ma, pur sempre, idonee a screditare il competitore commerciale.
Sia il Tribunale, sia la Corte d’Appello di Roma respingono la tesi di Mediaset.
La Corte di Cassazione, nuovamente, si allinea con i precedenti gradi di giudizio: imprescindibile presupposto di un atto di concorrenza sleale è la sussistenza di una reale situazione di concorrenzialità tra due o più imprenditori, il che presuppone il contemporaneo esercizio di una stessa attività industriale o commerciale in un ambito territoriale anche solo potenzialmente comune.
Tanto implica che l’atto di concorrenza sleale non è configurabile quando manchi il presupposto costituito, appunto, dal rapporto di concorrenzialità.
Adattando tale principio al caso in esame, la Suprema Corte afferma come non sia giuridicamente concepibile un atto di concorrenza sleale tra una testata giornalistica – sia pure di sicuro rilievo nazionale quale il quotidiano La Repubblica ed inserita in un gruppo imprenditoriale ben definito – ed altro gruppo, quale quello facente capo a Mediaset S.p.A., la cui attività è estremamente ampia e ramificata e non riconducibile al solo settore dell’informazione.
A Mediaset non resta che pagare le spese di giudizio.
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