Recupero crediti: cos’è il decreto ingiuntivo
Solitamente, quando si parla con un legale del recupero dei crediti, viene nominato il decreto ingiuntivo.
Vediamo di cosa si tratta, come si ottiene, quali particolarità può avere.
Ricorso per ingiunzione: il primo passo
Bisogna innanzitutto precisare che il primo passo è il “ricorso per ingiunzione di pagamento”.
In altre parole, quando si deve recuperare un credito e si decide di rivolgersi al Giudice, bisogna presentare – per mezzo di un legale – una richiesta motivata.
Nella richiesta (giuridicamente: “Ricorso”) si spiega al Giudice quali sono i rapporti tra il creditore ed il debitore.
Si depositano i documenti: contratto, fatture, estratto autentico dei “Registri IVA vendite”.
Se ci sono scambi di corrispondenza, dalla quale risulta che il debitore ammette il proprio debito, può essere depositata.
Viene quindi richiesto al Giudice di emettere, nei confronti del debitore, un ordine di pagamento.
Decreto ingiuntivo: l’ordine del Giudice
L’ordine emesso dal Giudice si chiama Decreto Ingiuntivo.
Ottenuto questo provvedimento, il creditore è autorizzato a chiedere al debitore di provvedere al pagamento entro un termine preciso.
Solitamente, il termine concesso è 40 giorni da quando il provvedimento è “comunicato” al debitore.
Se il debitore non provvede al pagamento, il creditore può proseguire l’azione giudiziale di recupero del credito, arrivando al pignoramento dei beni del debitore.
Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo
Può accadere che l’ordine del Giudice sia “particolare”.
Infatti, in presenza di determinati requisiti, l’ordine di pagamento è “provvisoriamente esecutivo”.
Al debitore, quindi, anziché essere concesso un termine di 40 giorni per pagare, è chiesto un pagamento immediato.
In tali casi, il creditore può raggiungere molto più velocemente l’obiettivo: recuperare il proprio credito.
Quali sono i requisiti?
I requisiti per poter ottenere la “provvisoria esecuzione” sono previsti dalla legge.
E’ necessario che il credito sia fondato su:
- titoli di credito (cambiali, assegni);
- un atto pubblico (atto ricevuto da un Notaio o da altro pubblico ufficiale);
- un “riconoscimento di debito” (il creditore deve, cioè, produrre documentazione sottoscritta dal debitore dalla quale risulta l’esistenza del debito).
La legge prevede che l’esecuzione provvisoria possa essere concessa anche quando vi è “pericolo di grave pregiudizio nel ritardo“.
Tale pericolo può essere liberamente dimostrato dal legale del creditore.
Possono essere utili, a tal fine: l’esistenza di protesti, la presenza di elementi negativi nel Bilancio d’esercizio, l’esistenza di altre procedure esecutive.
Ogni situazione, andrà comunque valutata nello specifico per verificare l’esistenza di questi requisiti.
In questo ambito, è molto importante che il cliente sia affiancato da un legale anche durante il rapporto con la controparte.
Il legale, infatti, potrà consigliare le giuste mosse sin dall’inizio, senza attendere che il rapporto fra le parti diventi problematico.
In tal modo, potranno essere messi in atto piccoli accorgimenti che, in caso sia necessario avviare la procedura di Ricorso per decreto ingiuntivo, potranno essere molto utili per “accelerare” i tempi.
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