Responsabilità precontrattuale e danni a carico della Banca
È il d-day per un’importantissima operazione concernente le gestione di case di riposo per anziani.
Sembra tutto pronto quando, alle 19.30 del giorno prima, l’imprenditore riceve la comunicazione da parte dell’istituto di credito circa l’impossibilità a erogare il finanziamento richiesto, necessario per l’avvio del business.
Risultato? L’imprenditore è costretto a rinunciare all’operazione non essendo in grado, in pochissime ore, di attivare nuovi canali per la concessione del necessario finanziamento.
In ragione del torto subito, non ci pensa due volte: cita in giudizio l’istituto di credito, chiedendo in primis che venga accertata la responsabilità di quest’ultimo per non aver adempiuto al contratto di mutuo; in secondo luogo e in subordine, l’imprenditore chiede che venga accertata in capo alla banca almeno una responsabilità di tipo cd. “precontrattuale”, cioè in assenza di contratto, per il fatto di aver interrotto in modo del tutto ingiustificato le trattative avviate da tempo e quasi giunte al perfezionamento, con conseguente condanna della stessa al risarcimento dei danni subiti.
Nel corso del giudizio vengono accertate alcune circostanze fondamentali.
Anzitutto, non era stato stipulato alcun contratto di mutuo.
Tale tipologia di accordo può dirsi effettivamente concluso solo con l’effettiva consegna del denaro richiesto. Non solo: è necessaria anche la forma scritta che, nel caso in esame, mancava.
Il Tribunale di Piacenza, quindi, rigetta la prima richiesta avanzata dall’imprenditore: la banca non poteva dirsi inadempiente ad un contratto che non aveva mai sottoscritto.
Tuttavia, viene riconosciuta in capo alla stessa una responsabilità di tipo “precontrattuale”: l’istituto di credito ha violato l’obbligo di buona fede nelle trattative, avendo rifiutato solo all’ultimo di erogare il finanziamento richiesto senza alcun motivo che formalmente la giustificasse.
Da tutto ciò, però, l’imprenditore non ricava alcun vantaggio economico.
Il motivo? Perché lo stesso avrebbe dovuto provare i danni che riteneva di aver subito (per esempio le perdite derivate per aver fatto affidamento alla concessione del mutuo, oppure i mancati guadagni conseguenti all’impossibilità di seguire altri affari analoghi).
Nel caso in esame, l’imprenditore non forniva alcuna prova.
Conclusione? Rimane “a bocca asciutta” ed, anzi, paga le spese legali alla banca.
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