Rimborso delle spese straordinarie nell’affidamento condiviso

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Rimborso spese straordinarie nell'affidamento condiviso
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Rimborso spese straordinarie nell'affidamento condiviso“Mio figlio è andato ad un camp estivo con la sua squadra di calcio e mia moglie ora mi chiede il rimborso delle spese…” – mi spiega il mio cliente, sottintendendo una domanda che rimane sospesa.
“Sì!” – rispondo io –
“Sì cosa?” – ribatte lui, fingendo di non capire.
“Sì, deve contribuire anche lei!” – ribadisco io
“E perché? Lei non me lo ha chiesto prima” – ribatte lui col tono di chi ha letto bene il Protocollo del Tribunale sulle spese straordinarie e sa che certe spese, tra cui quella in questione, vanno previamente concordate.
“Lei sapeva che Suo figlio andava al camp?” – gli chiedo io
“Sì certo!” – risponde lui, aggiungendo “Mia moglie me lo ha detto … ma soprattutto me ne ha parlato il ragazzo, perché era eccitato e contento. Sa com’è … era la prima volta”.
“Bene! E allora paghi la sua parte!” – gli intimo io.

E’ vero che il Protocollo del Tribunale di Bergamo, così quasi tutti i Protocolli ultimamente adottati dai tribunali italiani sulle spese straordinarie relative ai figli di genitori separati prevede che alcune spese siano previamente concordate tra le parti, ma è anche vero che un eventuale dissenso, dovrebbe essere tempestivamente comunicato e supportato da validi motivi.
La Corte di Cassazione si è infatti recentemente pronunciata in tal senso, sostenendo, in materia di spese straordinarie che “ trattandosi di decisione “di maggiore interesse” per il figlio […]nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all’interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione dell’entità della spesa rispetto all’utilità e della sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori”.
Nel caso in questione il mio parere considerava tutti gli elementi valutati dalla Corte: la spesa era ragionevole e sostenibile per entrambi i genitori e certamente rispondeva all’interesse del minore. Il mio cliente, al contrario, non solo non aveva buone ragioni per non partecipare alla spesa, ma aveva evidentemente in animo una piccola vendetta nei confronti della moglie; vendetta che gli sarebbe poi costata più della partecipazione alla spesa.
Il buon senso e l’attenzione all’interesse dei figli è bene che rimanga sempre il faro di ogni azione dei genitori separati.

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