Risarcimento del danno non patrimoniale
Il risarcimento del danno non patrimoniale è soggetto a dibattiti giurisprudenziali sempre aperti ed è perciò materia complessa in continua evoluzione.
Senza avere la pretesa di esaurire l’argomento, cerchiamo in questo articolo di spiegare nel modo più semplice possibile quando è dovuto e come si calcola il risarcimento del danno non patrimoniale.
Quando è dovuto il risarcimento del danno non patrimoniale?
A differenza del risarcimento del danno patrimoniale, del quale abbiamo già parlato in questo blog, il risarcimento del danno non patrimoniale, secondo quanto espressamente previsto dall’articolo 2059 del codice civile, si attua solo nei casi determinati dalla legge.
Ma quali sono i casi determinati dalla legge?
Il caso previsto dalla legge che indubbiamente viene più spesso invocato è il caso in cui la lesione subita dal danneggiato derivi da un fatto di reato.
L’articolo 185 del codice penale, infatti, prevede espressamente che “ogni reato che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole“.
Tutti sanno che a seguito di un sinistro stradale, la persona che abbia subito una lesione ha diritto al risarcimento del danno non patrimoniale subito, ma pochi sanno cosa determina questo diritto.
Il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale subito dalla persona che subisca una lesione fisica, per esempio, in un sinistro stradale o anche in un infortunio sul lavoro, sorge in conseguenza del reato di lesioni personali di cui si rende artefice il responsabile del danno.
Il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale si fonda quindi su un fatto di reato, ma sorge indipendentemente dal fatto che il reato sia stato oggetto di una denuncia-querela da parte del danneggiato.
E’ infatti sufficiente che il fatto dannoso si possa qualificare come fatto di reato e non serve una condanna penale perché il danneggiato possa vantarne il risarcimento.
Quale danno può essere risarcito e come si calcola il risarcimento?
Il risarcimento del danno non patrimoniale ha la funzione di riparare a qualunque tipo di compromissione, fisica o morale, che il danneggiato abbia dovuto sopportare in conseguenza di un fatto illecito.
Sebbene il danno non patrimoniale abbia natura unitaria, convenzionalmente si distingue in danno biologico, danno morale e danno esistenziale anche allo scopo di descrivere il tipo di danno subito e di effettuare una più agevole quantificazione dello stesso.
Il danno biologico
Il danno biologico è la lesione – che può essere temporanea o permanente – alla integrità fisica o psichica della persona, che possa essere accertata da un medico e che produce un effetto negativo sulle attività quotidiane e vita sociale e di relazione del danneggiato.
Il danno biologico prescinde dal reddito della persona danneggiata e dalla sua capacità produttiva, che incidono invece sul danno patrimoniale.
Il danno morale
Il danno morale è una voce del danno non patrimoniale che rappresenta la sofferenza soggettiva e il turbamento emotivo causati al danneggiato dal fatto illecito subito.
Il danno esistenziale
Il danno esistenziale è così denominato perché identifica il danno all’esistenza stessa della persona danneggiata, che si può oggettivamente accertare, in quanto consiste un un peggioramento della qualità di vita, a causa dell’alterazione delle sue abitudini e degli assetti relazionali, inducendolo a scelte di vita diverse.
La quantificazione del risarcimento del danno non patrimoniale è frutto di una convenzione, non essendo possibile attribuire un prezzo al dolore di una persona.
Fatta tale doverosa precisazione, vediamo come si calcola il risarcimento del danno non patrimoniale.
La legge n. 57 del 2001 ha previsto espressamente la quantificazione del risarcimento del danno dovuto alla circolazione stradale, ma tale previsione è limitata al solo danno biologico che abbia prodotto lesioni permanenti in misura non superiore al 9% (cd. micropermanenti) e al danno biologico temporaneo relativo ed è limitata appunto ai soli danni prodotti da sinistri stradali.
E’ infatti doveroso precisare che non esiste in Italia una normativa organica che disciplini il risarcimento del danno non patrimoniale, la cui quantificazione, quando il danno è grave (cd. macropermanenti) o non deriva dalla circolazione stradale, è lasciata al libero apprezzamento del giudice.
Al fine di dare un minimo di organicità alla quantificazione di tale danno, tuttavia, alcuni Tribunali, tra i quali il Tribunale di Milano ed il Tribunale di Roma, hanno prodotto tabelle volte a fornire al Giudice un criterio più o meno uniforme per la quantificazione del danno non patrimoniale, rapportandolo all’entità della lesione fisica subita dal danneggiato in termini percentuali ed all’età del soggetto danneggiato.
Tanto più è giovane il soggetto danneggiato e tanto più grave è la lesione subita, tanto maggiore sarà l’entità del risarcimento riconosciuto.
Nella seduta del 21/03/2017 la Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge n° 1063-A recante “Modifiche alle disposizioni per l’attuazione del codice civile in materia di determinazione e risarcimento del danno non patrimoniale”.
In disegno di legge è quindi ora al vaglio del Senato e la materia sarà quindi presto rivoluzionata nell’ottica di uniformare i risarcimenti.