Risarcimento del danno patrimoniale
In cosa consiste il risarcimento del danno patrimoniale? Quando è dovuto?
Tutti sanno che a seguito di un infortunio o di un sinistro stradale, la persona danneggiata ha diritto al risarcimento del danno.
Ma quale danno può essere risarcito e come si calcola il risarcimento?
E’ vero che i ricchi hanno diritto ad un risarcimento più elevato?
Il risarcimento del danno patrimoniale spetta anche a chi ha un lavoro dipendente?
Queste domande che spesso mi sono state rivolte, denotano una certa confusione sulla composizione del risarcimento del danno.
Facciamo quindi un po’ di chiarezza.
Il danno risarcibile può essere un DANNO PATRIMONIALE o un DANNO NON PATRIMONIALE.
In questo post ci dedicheremo solo al Risarcimento del Danno Patrimoniale e vi rimando già ora al mio prossimo post del 18.04.2017 per una spiegazione dettagliata delle voci che compongono il Danno Non Patrimoniale ed il suo risarcimento.
Per rispondere subito ad una delle tante domande che mi sono state formulate e che ho riportato in precedenza, è facilmente intuibile che il risarcimento del danno patrimoniale potrà essere tanto più elevato quanto più elevato è il reddito del soggetto danneggiato che viene a mancare a causa dell’infortunio.
Ma procediamo con ordine.
Il risarcimento del danno patrimoniale ha la funzione di riparare al danno economico sotto diversi profili: il danno emergente, il lucro cessante e il danno da perdita o riduzione della capacità lavorativa specifica.
Il danno emergente.
Se l’infortunio è conseguenza di un sinistro stradale, il danneggiato dovrà riparare o sostituire la propria autovettura ed il relativo costo costituisce una voce del danno patrimoniale subito, che va a comporre il cd.”danno emergente“.
Soprattutto quando l’infortunio è grave, il danneggiato è spesso costretto all’acquisto o al noleggio di carrozzina, stampelle, attrezzature o altri supporti medicali, sarà poi sottoposto a terapie mediche o a fisioterapia per agevolarne la guarigione, gravandosi, in ogni caso del relativo costo.
Anche tali spese, come tutte le spese mediche sostenute dal danneggiato dovranno essere oggetto del risarcimento del danno, poiché costituiscono una voce, cosiddetta, del danno patrimoniale subito in conseguenza dell’infortunio.
Il lucro cessante.
Se poi a seguito dell’infortunio, il danneggiato è costretto ad una lunga degenza, non potrà, ovviamente, produrre reddito.
Qui però si deve fare una distinzione, rispondendo, in tal modo ad una delle domande iniziali.
Se l’infortunato è un dipendente, infatti, il danno patrimoniale che subirà – che in questo caso è detto “lucro cessante” – ed il conseguente risarcimento del danno cui avrà diritto, in certi casi sarà relativamente ridotto ed in altri addirittura inesistente, considerato che il datore di lavoro sarà tenuto a pagargli comunque lo stipendio.
Se, al contrario, l’infortunato è un libero professionista, un artigiano o un imprenditore, la cosa cambia.
Ed in questo caso, tanto più è grave l’infortunio subito, tanto più elevato sarà, probabilmente, il danno patrimoniale che ne deriverà ed il conseguente risarcimento del danno.
E’ infatti evidente che un libero professionista che guadagna solo con il suo lavoro, ove non possa lavorare, perderà il proprio reddito o lo vedrà ridotto e di tale lucro cessante dovrà essere adeguatamente risarcito.
Tuttavia, paradossalmente, potrebbe anche accadere che un imprenditore abbia un’azienda tanto strutturata e ben organizzata da non subire alcun danno in conseguenza della sua assenza e che quindi non possa poi vantare alcun diritto al risarcimento del danno da lucro cessante.
La prova dell’effettivo danno patrimoniale subito dovrà quindi essere infatti fornita dal danneggiato, che dovrà ,quindi, conservare tutti i documenti di spesa ma anche dimostrare, documenti alla mano, l’eventuale “lucro cessante” subito, al fine di ottenerne il risarcimento.
Il danno da riduzione o da perdita della capacità lavorativa specifica.
Soprattutto quando l’infortunio è tanto serio da compromettere la capacità di reddito futura del danneggiato, tuttavia, vi è un’altra voce risarcibile del danno patrimoniale, ossia il danno conseguente alla cd. “riduzione (o perdita) della capacità lavorativa specifica“.
Tale danno, detto anche danno da incapacità produttiva permanente, secondo la più recente giurisprudenza, non è la conseguenza automatica della riduzione o della perdita della capacità lavorativa specifica che viene diagnosticata dal medico legale nel corso della sua valutazione, ma dovrà essere comunque dimostrato, anche solo per presunzioni, da chi ne chiede il risarcimento.
Il calcolo di quest’ultima voce di danno, effettuato convenzionalmente con l’utilizzo di parametri legati all’aspettativa di vita del soggetto danneggiato, oltre che alla professionalità ed al reddito dallo stesso percepito sino al momento dell’infortunio, è piuttosto complesso ed è spesso oggetto delle maggiori contestazioni da parte delle compagnie assicurative tenute al risarcimento.
Quest’ultima voce del risarcimento del danno patrimoniale è evidentemente strettamente connessa al danno non patrimoniale subito dal danneggiato, del quale parleremo nel prossimo articolo.
Proprio la complessità degli aspetti giuridici coinvolti nella valutazione del risarcimento del danno patrimoniale, ma ancor più del danno non patrimoniale, suggeriscono comunque che il danneggiato si faccia assistere, sin dalle prime trattative da un avvocato esperto nel risarcimento del danno, soprattutto se il danno subito è grave.