CCNL e sanzioni disciplinari conservative

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Un datore di lavoro licenzia il proprio dipendente per un’infrazione disciplinare per la quale il CCNL prevede una sanzione conservativa (ossia, rimprovero verbale o scritto, multa o sospensione). Il licenziamento è legittimo o no?

sanzioni-disciplinari-ccnlNo, ha detto la Corte di Cassazione in un caso recentemente trattato.

È, infatti, capitato che un’azienda aveva contestato al proprio dipendente un’assenza ingiustificata per tre giorni e la mancata comunicazione della stessa. Alla contestazione disciplinare seguiva il licenziamento per giusta causa.

Il lavoratore aveva impugnato il licenziamento, sostenendone l’illegittimità in quanto il comportamento contestato rientrava tra le ipotesi per le quali il CCNL prevedeva una sanzione conservativa. Riteneva, pertanto, ingiusto il provvedimento ed avviava un giudizio.

L’azienda riteneva, invece, di aver adottato un provvedimento legittimo, rilevando che i fatti contestati non erano totalmente coincidenti con le previsioni del contratto collettivo. Infatti, nella lettera di contestazione disciplinare l’azienda imputava al lavoratore non solo l’assenza ingiustificata ma anche la mancata comunicazione della stessa.

In particolare, il CCNL applicato sanzionava con il licenziamento l’ipotesi in cui il dipendente effettui assenze ingiustificate prolungate per oltre 5 giorni consecutivi. Invece, per la mancata comunicazione dell’assenza era prevista una sanzione conservativa.

Interpretando tali previsioni del CCNL, i Giudici, a cui è stato sottoposto il caso, hanno ritenuto che il CCNL, prevedendo il licenziamento per assenze ingiustificate superiori a 5 giorni, abbia ritenuto applicabile una sanzione conservativa per le ipotesi di assenze ingiustificate interiori a 5 giorni, indipendentemente dalla comunicazione dell’assenza, per la quale comunque era applicabile una sanzione conservativa.

Pertanto, essendo nel caso concreto intervenuta un’assenza ingiustificata inferiore a 5 giorni, il datore di lavoro non avrebbe dovuto applicare la sanzione del licenziamento.

Se l’illecito disciplinare rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa in base al CCNL applicato dall’azienda, il licenziamento è illegittimo.

Tale principio trova conferma nella norma prevista dall’art. 18 Statuto dei Lavoratori, riformato dalla c.d. Legge Fornero, che sanziona l’illegittimità del licenziamento nelle ipotesi in cui il fatto posto a base del provvedimento espulsivo rientri tra le condotte punibili con una sanzione conservativa in base al contratto collettivo o al codice disciplinare aziendale.

I Giudici hanno, quindi, dato ragione al lavoratore, dichiarando l’illegittimità del licenziamento (Cass. civ. Sez. lavoro , 06/07/2016, n. 13787).

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