Segreto commerciale blindato

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concorrenza sleale
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Cos’è il segreto commerciale?

segreto commerciale blindato

Semplicemente quella informazione che

  1. è segreta nel senso che non è, nel suo insieme o combinazione degli elementi, generalmente nota o facilmente accessibile a persone che normalmente si occupano del tipo di informazioni in questione;
  2. ha valore commerciale in quanto segreta;
  3. è stata sottoposta a misure ragionevoli, secondo le circostanze, da parte della persona al cui legittimo controllo è soggetta, a mantenerla segreta.

Tale argomento è di grande attualità, in quanto l’Italia ha da poco recepito una direttiva europea che ha modificato il Codice di Proprietà Industriale.

Diverse sono le novità introdotte.

Anzitutto, è previsto che  anche i soggetti che ignorano incolpevolmente l’origine illegale di un segreto commerciale potranno comunque essere destinatari di provvedimenti a tutela del segreto stesso.

Tuttavia, nei loro confronti, è previsto esclusivamente il pagamento di un equo indennizzo, senza l’applicazione delle altre sanzioni normalmente disponibili in tali casi, a cominciare dall’inibitoria.

Ciò a condizione che tale indennizzo sia in grado di soddisfare in modo equo la perdita subita dal titolare dei diritti e che l’adozione di sanzioni ulteriori risulti indebitamente gravosa per la persona interessata.

Viene previsto che nell’adozione delle misure correttive susseguenti all’accertamento di una violazione di altrui segreti commerciali, il Giudice debba operare una sorta di bilanciamento di interessi, tenendo conto anche dell’interesse pubblico.

Nei procedimenti cautelari ora è possibile permettere la continuazione dell’uso illegittimo dei segreti commerciali, a fronte della prestazione di un deposito cauzionale.

Viene dettata una regolamentazione specifica per proteggere la riservatezza dei segreti commerciali dai rischi di divulgazione che essi corrono nel corso dei procedimenti giudiziari ad essi relativi.

La violazione di un segreto commerciale può inoltre configurarsi anche come reato.

Manca, invece, una specifica disciplina relativa alle ipotesi in cui la violazione del segreto possa essere considerata “lecita” in quanto rispondente a interessi di ordine pubblico o, comunque, superiori.

Pertanto, un rafforzamento del know how da parte del Legislatore che dev’essere accolto con favore da tutti gli operatori del mercato.

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Avv. Lorenzo Coglitore