Separazione di fatto: significato e conseguenze legali
La separazione di fatto è una forma di separazione ormai sempre più utilizzata dalle coppie sposate per interrompere la convivenza matrimoniale senza formalizzare la separazione, né renderla ufficiale.
Soprattutto quando i coniugi hanno una lunga vita matrimoniale alle spalle, o quando sono in grado di gestire civilmente i propri rapporti anche senza un documento ufficiale, la separazione di fatto può aiutare i coniugi a stemperare le tensioni.
Ma la separazione di fatto può essere una soluzione definitiva o si tratta di un temporaneo interregno tra il matrimonio e la separazione legale?
Quali sono le conseguenze giuridiche di questa scelta? Si tratta di un’opzione conveniente? La separazione di fatto è sostenibile nel lungo periodo?
Facciamo chiarezza.
Indice
Cos’è la separazione di fatto e perchè adottarla?
La separazione di fatto si verifica quando i coniugi decidono di interrompere la convivenza matrimoniale, senza avviare una separazione legale. Non essendo regolata da un provvedimento giuridicamente rilevante, la separazione di fatto non comporta lo scioglimento dei doveri coniugali sanciti dal matrimonio, come l’assistenza morale e materiale.
Ma allora, perchè i coniugi decidono di separarsi senza dare conseguenza giuridica alla loro decisione?
Le motivazioni più comuni che inducono i coniugi a scegliere la separazione di fatto sono sostanzialmente due: nel caso in cui abbiano il desiderio di interrompere subito una convivenza divenuta difficile e sperimentare un nuovo assetto famigliare (soprattutto quando ci sono figli minori) e, dall’altro lato, di limitare i costi necessariamente connessi alla separazione legale .
La sperimentazione di un periodo di separazione può anche avere lo scopo di distendere gli animi, nel tentativo di risolvere problemi coniugali ormai opprimenti e migliorare la relazione, nella speranza che un periodo di tregua possa aiutare la coppia a ritrovarsi e rinnovare il rapporto.
La separazione di fatto, tuttavia, è spesso il preludio alla separazione legale e serve a prendere confidenza con la gestione separata dei figli, nonché a valutare, in modo più consapevole, come articolare il miglior regime di affidamento e collocamento dei figli minori.
In tali casi, sarà necessario che i coniugi concordino come gestire i figli minori, prevedendo i tempi di permanenza con ciascun genitore e stabilendo anche come gestire anche il mantenimento dei figli. Nel caso in cui uno dei due genitore provveda ad erogare un contributo per il mantenimento dei figli, sarà opportuno che tale versamento venga effettuato con modalità tracciabili e con una causale chiaramente riconducibile.
Spesso i coniugi si renderanno conto della necessità di addivenire alla formalizzazione degli accordi e nella maggior parte dei casi la separazione di fatto individua un periodo transitorio che normalmente porta ad una riappacificazione dei coniugi o ad una separazione legale.
Talvolta, tuttavia, la separazione di fatto è attuata come regime pressoché definitivo da coppie attempate, che hanno trascorso una vita intera insieme, hanno figli ormai adulti e indipendenti ai quali intendono lasciare il proprio patrimonio, non hanno alcuna intenzione di risposarsi e non vedono, quindi, ragione alcuna per dare forma giuridica al reciproco desiderio d’indipendenza, affrontando costi ritenuti non necessari. Una simile scelta, tuttavia, se vista come definitiva, potrebbe avere, in futuro, implicazioni legali non preventivate ed è pertanto sempre opportuna l’assistenza di un avvocato divorzista esperto in diritto di famiglia.
Con la separazione di fatto viene meno l’obbligo di fedeltà coniugale?
Se è vero, infatti, che la separazione di fatto non interrompe, né sospende il vincolo matrimoniale e mantiene intatti tutti i diritti e i doveri che sorgono con il matrimonio, è pur vero che con la separazione di fatto, soprattutto se protratta per un lungo periodo, i coniugi dichiarano, sia pur solo de facto, l’apertura della crisi coniugale.
La conseguenza giuridica dell’evidenza di una crisi coniugale in atto, rispetto all’obbligo di fedeltà è che il coniuge che constati l’infedeltà dell’altro coniuge dopo aver interrotto la convivenza, certamente non potrebbe ottenere in giudizio l’addebito della separazione in capo al coniuge infedele se dovesse avviare in seguito una separazione giudiziale, poiché non potrebbe imputare all’infedeltà del coniuge la crisi coniugale, dichiaratamente aperta con la separazione di fatto.
Al fine di escludere la possibilità che uno dei due coniugi, dopo aver acconsentito ad una separazione di fatto, possa tentare di far valere la violazione degli obblighi che nascono dal matrimonio, tuttavia, è opportuno rivolgersi in via preventiva ad un avvocato divorzista anche solo per una consulenza, volta a verificare i rischi connessi a tale soluzione, soprattutto se i coniugi sono in comunione dei beni.
La separazione di fatto scioglie la comunione dei beni?
La risposta a questa domanda è “assolutamente no!”. Ma ciò, in pratica, cosa comporta?
Le conseguenze di mantenere nel lungo periodo una separazione di fatto quando la coppia è in comunione dei beni è di mantenere vigente la comunione dei beni, con ogni conseguenza connessa. Ogni bene che ciascuno dei due coniugi acquisterà durante il periodo di separazione non formalizzato, infatti, continuerà ad essere di proprietà anche dell’altro coniuge e, se ciò non ha alcuna rilevanza pratica per acquisti della vita quotidiana, potrebbe diventare un problema rilevante nel momento in cui uno dei coniugi necessitasse acquistare un’automobile o una nuova abitazione.
In questi casi, protrarre oltre il lasso di tempo necessario alla minima sperimentazione una separazione di fatto, pertanto, può diventare rischioso e aggiungere un ulteriore problema che dovrà poi essere gestito quando i coniugi decideranno di tentare un accordo per una separazione consensuale o, ancor peggio, se il conflitto si dovesse accendere e dar luogo ad una separazione giudiziale.
Che differenza c’è tra una separazione di fatto e una separazione consensuale?
Abbiamo visto che in certi casi, dunque, la separazione di fatto non può costituire una soluzione definitiva e i coniugi dovranno formalizzare i propri accordi. In questi casi, una sperimentazione positiva del periodo di interruzione della convivenza potrebbe indurre i coniugi a mantenere gli accordi già sperimentati. In tal caso la separazione legale potrà avvenire in via consensuale e costituire una mera formalizzazione degli accordi già raggiunti che, ove i coniugi si avvalgano ciascuno dell’assistenza di un proprio legale, potrà costituire oggetto anche di una negoziazione assistita.
Saranno, dunque, gli avvocati a stendere l’accordo da inviare alla Procura della Repubblica per la necessaria autorizzazione qualora la coppia abbia figli minori, o del nulla osta, nel caso in cui non vi siano figli o siano divenuti maggiorenni ed economicamente indipendenti.
In via alternativa, quando i coniugi ritengano di poter raggiungere un accordo duraturo, anche per il divorzio, potranno rivolgersi al Tribunale di competenza con un ricorso per separazione consensuale che contenga, contestualmente, anche un’istanza per un divorzio congiunto e ne riporti analiticamente i contenuti.
In tal modo, pur permanendo le differenze tra divorzio e separazione, le parti potranno predeterminare le condizioni del divorzio sin dal momento della separazione e chiedere al Tribunale che, una volta omologata la separazione, sia fissata un’udienza successiva al semestre che deve trascorrere per legge, in modo da rendere quasi automatico il divorzio.
Con una simile regolamentazione, le parti passerebbero da una separazione di fatto al divorzio congiunto riducendo al minimo lo stress conseguente alla crisi familiare.