Sinistro mortale: “avvocato, chi ha diritto al risarcimento?”
Un sinistro mortale, ove la causa del fatto che ha provocato la morte della vittima non sia attribuibile alla vittima stessa, dà diritto al risarcimento del danno. Ma chi sono i soggetti che possono vantare tale diritto?
La domanda è legittima e la risposta tutt’altro che scontata, considerato che il risarcimento del danno in caso di sinistro mortale, è complicato dalle diverse sfaccettature del danno stesso.
Il risarcimento del danno non patrimoniale derivante da un sinistro mortale è un diritto dei prossimi congiunti, iure proprio, cioè a prescindere dalla loro qualità di eredi, quando il rapporto di stretta parentela con la vittima o altre condizioni personali, evidenzino un grave turbamento morale per la perdita di una persona alla quale erano affettivamente legati.
Il risarcimento del danno, riconosciuto ai prossimi congiunti della vittima di un sinistro mortale, costituisce il prezzo che il legislatore dà al dolore per la perdita del loro caro.
Ma chi sono i “prossimi congiunti” che hanno diritto al risarcimento del danno in caso di sinistro mortale?
I prossimi congiunti che hanno diritto al risarcimento del danno morale, in conseguenza di un sinistro mortale si distinguono in due categorie:
- la prima categoria identifica sostanzialmente tutti i componenti della cosiddetta famiglia nucleare, per i quali il diritto si presume (indipendentemente dalla convivenza con la vittima) e non v’è bisogno, quindi, di fornire la prova del danno morale subito: il coniuge (o il convivente, ovvero ancora il partner nel caso di unione civile), i figli, i genitori, i fratelli e le sorelle avranno quindi senz’altro diritto al risarcimento.
- la seconda categoria, invece, ricomprende tutti gli altri parenti (nonni, nipoti, zii, cugini) ed affini (nuore, generi, cognati, suoceri) che, per vedere riconosciuto il diritto al risarcimento, dovranno dimostrare, di aver perso, con la morte del familiare, un valido sostegno morale ed affettivo, oltre che, eventualmente, anche economico: circostanze queste che è difficile si possano verificare in assenza di convivenza.
Il diritto al risarcimento del danno patrimoniale conseguente al sinistro mortale, spetta sono a quei prossimi congiunti, generalmente conviventi con la vittima, che possano dimostrare, in concreto, di essere stati privati, a seguito del sinistro mortale, di una fonte di reddito, ovvero di un qualche beneficio economico di cui già beneficiavano e del quale avrebbero, presumibilmente, continuato a beneficiare in futuro.
Esclusivamente agli eredi spetterà invece il risarcimento del danno al quale avrebbe avuto diritto la vittima se fosse sopravvissuta, il cosiddetto danno iure hereditatis, ossia il danno che si ripercuote nel patrimonio della vittima e che produce conseguenze destinate a trasmettersi agli eredi (per es. il danno all’autovettura, in caso di sinistro mortale dovuto alla circolazione stradale).
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