Sovraindebitamento: Accordo con i creditori
L’ Accordo con i creditori è un’altra procedura per mezzo della quale può essere superata una situazione di sovraindebitamento.
Nei precedenti articoli abbiamo parlato dei requisiti per accedere alla procedura di sovraindebitamento e del Piano del consumatore.
Accordo con i creditori: quando il debitore non è un consumatore
Se i privati in crisi possono attivare la procedura del Piano del consumatore, quando il debitore è un’impresa (non fallibile, individuale, agricola) la procedura attivabile è l’Accordo di composizione della crisi con i creditori.
La proposta di accordo prevede la continuazione dell’attività d’impresa, essendo altrimenti attivabile la procedura di Liquidazione del patrimonio, che esamineremo in altro articolo.
Come per la procedura del Piano del consumatore, anche con l’Accordo il Giudice verifica, innanzitutto, che la proposta rispetti i requisiti previsti per legge (che abbiamo spiegato qui).
Viene quindi fissata un’udienza della quale deve essere data idonea pubblicità e devono essere informati tutti i creditori.
Con lo stesso provvedimento, il Giudice prevede anche la sospensione di eventuali procedure esecutive già in corso ovvero il divieto di iniziarne.
Il ruolo dei creditori
A differenza di quanto previsto per il Piano del Consumatore, la procedura di Accordo con i creditori richiede una partecipazione attiva degli stessi.
Infatti, è necessario che i creditori mandino all’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) una dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta formulata dal debitore.
In mancanza di invio della dichiarazione, si ritiene che abbiano prestato il loro consenso.
E’ necessario che l’Accordo sia raggiunto con i creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti.
Non sono conteggiati, a tal fine, i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca per i quali è previsto il pagamento integrale del credito, salva la rinuncia al diritto di prelazione.
Se l’Accordo è raggiunto, l’OCC trasmette a tutti i creditori una relazione per informarli e consentire il deposito di eventuali osservazioni.
Successivamente, l’OCC trasmette ulteriore relazione al Giudice e attesta la fattibilità della proposta.
Il Giudice provvede, quindi, all’omologa e ne dispone la pubblicazione.
Da tale momento, la proposta omologata è obbligatoria per tutti i creditori anteriori alla data della pubblicità del deposito della proposta.
L’esecuzione dell’Accordo omologato
Come accade per il Piano del Consumatore, anche in caso di procedura di Accordo con i creditori l’esecuzione viene monitorata dall’OCC.
A tale organismo viene assegnato il compito di vigilare e di intervenire per la risoluzione di eventuali difficoltà o problemi dovessero verificarsi.
Impugnazione e risoluzione dell’ Accordo
L’Accordo cessa automaticamente, come nel caso del Piano del Consumatore, se:
- il debitore non esegue integralmente, entro 90 giorni dalla scadenza prevista, i pagamenti dovuti alle Amministrazioni Pubbliche ed agli Enti previdenziali e assistenziali;
- il debitore ha compiuto atti in frode ai creditori.
Può essere anche annullato dal Tribunale su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore.
Le ipotesi sono le medesime previste per l’annullamento del Piano del Consumatore (che abbiamo spiegato qui).