Sovraindebitamento: cos’è e come funziona
L’istituto del sovraindebitamento è stato introdotto dalla Legge n. 3 del 27.01.2012.
Si tratta di una procedura che consente di risolvere lo stato di crisi del debitore, cercando di tutelare, al tempo stesso, anche gli interessi del creditore.
Presupposti soggettivi ed oggettivi
Di seguito indichiamo, innanzitutto, quali sono i presupposti richiesti per l’ammissione alla procedura di sovraindebitamento.
Presupposto oggettivo: il debitore deve trovarsi in una condizione di perdurante squilibrio tra debiti e patrimonio liquidabile.
Deve cioè essere in una situazione di difficoltà o di impossibilità di pagare i propri debiti.
Presupposto soggettivo: il debitore deve essere consumatore, cioè persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale professionale eventualmente svolta.
La legge elenca poi, oltre al consumatore, anche altri soggetti che possono essere ammessi al procedimento.
Fra questi, ad esempio, gli imprenditori commerciali non fallibili, gli imprenditori individuali che si sono cancellati dal registro delle imprese da oltre un anno, gli imprenditori agricoli, i professionisti.
Come si attiva la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento
Il debitore deve formulare una proposta con l’ausilio di Organismi di Composizione della Crisi (OCC) che svolgono funzioni di consulenza legale e finanziaria.
Gli OCC sono enti pubblici (Camere di Commercio – Ordini professionali – Professionisti) dotati di indipendenza e professionalità.
Per operare, gli OCC devono essere abilitati, cioè iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia.
Il debitore, per avviare la procedura, può:
- rivolgersi direttamente agli OCC;
- rivolgersi al Tribunale – sezione di volontaria giurisdizione, chiedendo che sia il Tribunale stesso a nominare un OCC.
La competenza è dell’OCC (o del Tribunale) del luogo di residenza del debitore ovvero del luogo dove il debitore – imprenditore ha la propria sede principale.
Una volta predisposta con l’ausilio dell’OCC, la proposta del debitore deve essere depositata in Tribunale unitamente alla documentazione necessaria.
L’OCC ha anche il compito di trasmettere la stessa all’agente di riscossione ed agli uffici fiscali.
Il Giudice esamina la proposta e, se la ritiene ammissibile, fissa un’udienza, della quale vengono informati anche i creditori.
Con lo stesso provvedimento, il Giudice stabilisce anche eventuali ulteriori incombenti (ad esempio, le forme di pubblicità).
I contenuti della proposta
Il debitore deve prevedere la messa a disposizione dei propri beni e redditi.
Quando tali beni non sono sufficienti a garantire la fattibilità della proposta, questa deve essere sottoscritta da soggetti terzi che consentono il conferimento di altri beni/redditi per mezzo dei quali è assicurata l’attuabilità della proposta stessa.
La finalità è, infatti, quella di prevedere la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti.
La proposta deve essere poi accompagnata dalla documentazione richiesta per legge:
elenco creditori, indicazione delle somme dovute, elenco dei beni del debitore, dichiarazioni dei redditi, attestazione di fattibilità, stato di famiglia del debitore ed elenco delle spese necessarie al sostentamento della famiglia medesima.
Se la proposta è un “Piano del consumatore” (di cui parleremo meglio nel prossimo articolo), è altresì necessario il deposito di una apposita relazione dell’OCC.
Le procedure previste
La legge sul Sovraindebitamento prevede che, a seconda dei casi, la proposta del debitore possa essere formulata mediante diverse procedure:
- Piano del consumatore, riservato ai privati;
- Accordo con i creditori, riservato alle imprese (non fallibili, individuali, agricole);
- Liquidazione dei beni, prevista per risolvere le situazioni più difficili.
Esamineremo nello specifico tali procedure e le loro caratteristiche nel prossimo articolo.