Sovraindebitamento: piano del consumatore

piano del consumatore
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Il piano del consumatore è una delle procedure attraverso le quali il debitore può risolvere la propria situazione di sovraindebitamento.

Abbiamo spiegato nel precedente articolo cos’è il sovraindebitamento, quali sono i requisiti e come si attiva la procedura.

Vediamo ora come si svolge la procedura.

Il piano del consumatore: quando il debitore è un privato

Se il debitore in crisi è un privato, la procedura di sovraindebitamento attivabile è il piano del consumatore.

Il Giudice verifica che la proposta rispetti i requisiti previsti per legge (che si possono verificare qui).

Verifica inoltre che il debitore non abbia compiuto atti frode ai creditori e, quindi, la meritevolezza del debitore.

Fissa quindi un’udienza, dando incarico all’esperto incaricato (Organismo di Composizione della Crisi) di darne avviso ai creditori.

In questo modo è consentito ai creditori di prendere visione del piano del consumatore e di presentare eventuali osservazioni.

Contestualmente il Giudice, se verifica che sono in corso procedure esecutive (ad esempio, il pignoramento dell’abitazione) che potrebbero essere di ostacolo alla realizzazione della proposta, può disporre la sospensione delle stesse.

All’udienza il Giudice, anche alla luce delle eventuali osservazioni dei creditori:

  • verifica la fattibilità e l’idoneità del piano;
  • risolve eventuali contestazione circa l’ammontare dei crediti;
  • verifica che il consumatore non abbia assunto obbligazioni che sapeva di non poter adempiere;
  • verifica che il consumatore non abbia con colpa causato il proprio sovraindebitamento.

Il Giudice dispone quindi l’omologa della proposta.

L’omologa può essere autorizzata anche quando i creditori contestano la convenienza della proposta se il Giudice ritiene comunque che la stessa sia conveniente rispetto ad una procedura liquidatoria.

Intervenuta l’omologa, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali (pignoramenti).

Il piano del consumatore, infatti, è obbligatorio per tutti coloro che avevano un credito anteriore all’omologa.

L’esecuzione del piano del consumatore omologato

Una volta omologato, il piano del consumatore viene eseguito dal debitore.

L’esecuzione viene monitorata dall’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) che interviene a risolvere eventuali difficoltà o problemi dovessero insorgere.

Quando l’esecuzione diviene impossibile per ragioni che non possono essere attribuite al debitore, quest’ultimo può modificare la proposta con l’aiuto dell’OCC.

Revoca e cessazione degli effetti dell’omologa del piano del consumatore

Il Piano cessa automaticamente se il debitore non esegue integralmente, entro 90 giorni dalle scadenze previste, il pagamenti dovuti alle amministrazioni pubbliche ed agli Enti previdenziali ed assistenziali.

E’ revocato d’ufficio dal Giudice anche se, durante la procedura, risultano compiuti atti in frode ai creditori.

Il Piano può essere revocato anche su istanza dei creditori nelle seguenti ipotesi:

a) quando il debitore, con dolo o colpa grave, ha aumentato o diminuito il passivo ovvero sottratto o dissimulato parte rilevante dell’attivo;

b) se il debitore non adempie agli obblighi derivanti dal piano ovvero se le garanzie promesse non vengono costituite.

L’istanza dev’essere proposta entro 6 mesi dalla scoperta.

Nel prossimo articolo parleremo della procedura di sovraindebitamento utilizzabile dalle imprese: Accordo di composizione della crisi con i creditori.