Storno di dipendenti e concorrenza sleale: facciamo un po’ di chiarezza…

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Storno di dipendenti e concorrenza sleale: un binomio da sempre collegato.

hqdefaultLo storno di dipendenti, ­ ove ritenuto illecito, viene ricondotto tra gli atti di concorrenza sleale e ­si concretizza nel “portar via” i dipendenti ad un concorrente, attività questa che, solitamente, viene posta in essere istigando i medesimi a dimettersi, per poi riassumerli.

Con un’importante sentenza del 2013, la Corte di Cassazione riprende un principio fondamentale, a conferma del proprio orientamento in materia di storno di dipendenti e concorrenza sleale, che costituisce il punto di partenza di qualsivoglia valutazione in tema di illiceità dello storno: il passaggio di collaboratori da un’impresa all’altra e/o la contrattazione che un imprenditore intrattenga con collaboratori di un’impresa concorrente non costituisce, di per sé, concorrenza sleale.

In caso contrario, infatti, la norma si porrebbe in contrasto con il diritto del lavoratore a migliorare la propria posizione economica nonché con il principio di libertà di iniziativa economica, titelato dalla nostra Costituzione.

Se però, da un lato, vi è la tutela della libertà del lavoratore di poter migliorare le proprie condizioni di lavoro, il diritto di quest’ultimo a divenire a sua volta imprenditore nonchè il diritto di un imprenditore al libero esercizio della propria iniziativa economica, dall’altro vi è pur sempre un principio generale di non ledere i diritti altrui, volto a reprimere le condotte che causino un danno ingiusto a soggetti terzi.

La valutazione se, nel caso concreto, vi sia stata un’illecita condotta di storno di dipendenti­ deve, dunque, indirizzarsi in un percorso “stretto” tra questi interessi contrapposti, tutti egualmente meritevoli di tutela; percorso che ha portato la giurisprudenza a delineare sempre più i confini della questione, ravvisando la configurabilità di un illecito concorrenziale solo nei casi in cui sussistano determinati e precisi indici obiettivi.

La pronuncia della Cassazione del 2013 ha confermato la soglia dell’illiceità nella sussistenza del c.d. animus nocendi, ossia della consapevolezza dell’idoneità dell’atto a danneggiare l’altrui impresa e della precisa intenzione di conseguire questo risultato: un’intenzionalità dell’azione finalizzata unicamente a danneggiare l’azienda concorrente, in misura maggiore rispetto al normale pregiudizio che può derivare ad ogni imprenditore dalla perdita di dipendenti in conseguenza della loro scelta di lavorare presso altra azienda.

La sussistenza di questo requisito in capo all’agente viene determinata in base alle  concrete modalità con cui è stato posto in essere lo storno di dipendenti, ossia modalità tali da non potersi giustificare alla luce dei principi di correttezza professionale, se non supponendo nell’autore l’intento di danneggiare l’organizzazione e la struttura produttiva dell’imprenditore concorrente.

Pertanto, quello che differenzia la concorrenza posta in essere in modo legittimo dallo storno vietato è  questo animus nocendi, ovverosia la diretta ed immediata intenzione di impedire al concorrente di continuare a competere sul mercato, con l’inevitabile effetto di alterare in modo significativo la correttezza della competizione.

La traduzione in concreto del suddetto elemento, in giurisprudenza, è stata effettuata attraverso l’individuazione di indici da cui desumere l’illiceità della condotta tra cui, a titolo meramente esemplificativo, il numero di dipendenti stornati rispetto al numero complessivo dei dipendenti dell’impresa ipoteticamente stornata, le loro qualità e competenze professionali, il ruolo da loro rivestito nell’impresa stornata, la loro non sostituibilità e la simultaneità del passaggio all’azienda concorrente.

Storno di dipendenti e concorrenza sleale: un terreno scivoloso e pieno di insidie.

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