Straining
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StrainingUna lavoratrice, medico neurologa, dipendente di un’azienda ospedaliera, lamenta che il primario del proprio reparto avrebbe tenuto nei suoi confronti dei comportamenti ostili e svilenti, tali da costituire mobbing (si tratta di due episodi: atteggiamento aggressivo del primario culminato nello stracciare una relazione di consulenza effettuata dalla dottoressa senza il proprio consenso e mancata consegna da parte del primario della scheda di valutazione della dottoressa). La dottoressa ha, quindi, avviato un giudizio per ottenere il risarcimento del danno subito per mobbing. Cosa hanno deciso i giudici?

I giudici hanno, anzitutto, accertato i due episodi lamentati dalla lavoratrice:
– il primo riguardava una consulenza effettuata dalla dottoressa in reparto senza il consenso del primario, a cui quest’ultimo aveva reagito con un atteggiamento aggressivo culminato con il gesto di stracciare la relazione di consulenza della dottoressa che avrebbe dovuto essere allegata alla cartella clinica del paziente;

– il secondo riguardava la mancata consegna da parte dello stesso primario della scheda di valutazione della dottoressa.
Per tali fatti il primario era stato condannato in sede penale per l’atteggiamento ingiurioso tenuto verso la collega.
Accertato ciò, i giudici hanno escluso che la situazione che si era creata costituisse mobbing, ma hanno, invece, ravvisato gli estremi della diversa figura dello straining.

Cos’è quindi lo straining? È una situazione lavorativa conflittuale di stress forzato, in cui il lavoratore subisce azioni ostili (isolamento, cambiamenti di mansioni, attacchi contro la reputazione della persona, violenza o minaccia di violenza) limitate nel numero e/o distanziate nel tempo, tali da provocare in capo al lavoratore una modificazione in negativo, costante e permanente, della condizione lavorativa, per cui il lavoratore percepisce di essere in continua posizione di inferiorità rispetto ai suoi aggressori.

Lo straining è una forma attenuata di mobbing, in cui manca il carattere della continuità e ripetitività delle azioni vessatorie, che invece caratterizza il mobbing.

Se il comportamento vessatorio si realizza con un’unica ed isolata azione o comunque in più azioni ma prive di continuità non si è, quindi, in presenza del mobbing ma dello straining, che è pur sempre un comportamento che può produrre una situazione stressante, con conseguenze negative sulla salute.

Nel caso che stiamo esaminando, i giudici hanno verificato tramite perizia (CTU) medica che in effetti la dottoressa aveva riportato un danno biologico del 10% in relazione ad un disturbo dell’adattamento con ansia e umore depresso poi cronicizzato, ed hanno, quindi, riconosciuto il suo diritto al risarcimento del danno quantificato in € 30.300,00.
La questione è stata affrontata in una recentissima sentenza della Corte di Cassazione (Cassazione Civ., sez. Lavoro, n. 3291 del 19.02.2016).

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