Tag Archivio per: concorrenza sleale

Tempo di lettura: < 1 minuto

Liste clienti “semplici”: il Codice di proprietà industriale non offre alcuna tutela.

La loro sottrazione da parte di un ex dipendente, al pù, potrà costituire illecito concorrenziale.

Andiamo più nel dettaglio.

Il Codice di proprietà industriale tutela i cd. segreti commerciali, riferendosi potenzialmente a tutto ciò che può rientrare nella nozione di know how.

Il know how è rappresentato da informazioni dinatura tecnica o commerciale.

Tali informazioni devono essere relative ad un processo aziendale il cui valore è dato dal risparmio realizzato dall’imprenditore con la sua utilizzazione.

Le condizioni per la loro tutela sono 4:

1) devono essere soggette al legittimo controllo del detentore, sia esso l’ideatore delle stesse, sia esso colui che è autorizzato ad utilizzarle con il consenso del titolare;

2) devono essere segrete;

3) devono posserede un valore economico in quanto sia stato necessario anche uno sforzo economico per ottenerle;

4) devono essere sottoposte a misure di segregazione, con particolare riferimento ad una protezione fisica, assicurata da sistemi adeguati.

Le liste clienti “semplici” costituiscono un semplice elenco dei nominativi di clienti con i relativi indirizzi fisici e virtuali, prive di ulteriori informazioni qualificanti del singolo cliente.

Queste liste non costituiscono segreto aziendale, stante la mancanza di uno specifico valore economico nell’esercizio dell’attività imprenditoriale dei dati in questione.

Per tale ragione la sottrazione dell’elenco e il suo successivo utilizzo non autorizzato potrà, al più, costituire atto di concorrenza sleale non interferente con diritti di proprietà intellettuale.

L’ipotesi di concorrenza sleale è configurabile soltanto nel caso di utilizzo, da parte dell’ex dipendente,  di informazioni aziendali riservate o di svolgimento di attività concorrenziali e promozionali, con modalità tali da non potersi giustificare alla luce dei principi di correttezza professionale.

Avv. Lorenzo Coglitore

Tempo di lettura: 2 minuti

Packaging, contraffazione e concorrenza sleale: interessante pronuncia delle Sezioni Specializzate del Tribunale di Milano del 2016 relativamente ad un bene di consumo comune, ovvero un tubetto di colla.

Packaging, contraffazione e concorrenza sleale

La società Alfa conveniva in giudizio la società Beta lamentando comportamenti di contraffazione dei propri diritti industriali e di concorrenza sleale.

In particolare, Alfa riferiva di essere venuta a conoscenza che un proprio cliente e distributore, la società Beta, importava e commercializzava una colla che si poneva in rapporto di concorrenza sleale e di contraffazione rispetto alla propria, il cui nome costituiva marchio registrato e il cui packaging era sempre rimasto invariato sin dal 1972, risultando quest’ultimo pedissequamente copiato dal prodotto commercializzato da Beta.

Alfa lamentava, pertanto, l’illecito di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 c.c. ed, in particolare, quelle per uso di segno distintivo e confondibile altrui, per imitazione servile, appropriazione di pregi e concorrenza parassitaria, nonché contraffazione del marchio di forma di fatto, costituito dal packaging della propria colla.

Si costituiva in giudizio Beta, richiedendo il rigetto di tutte le domande formulate da parte attrice, sostenendo la non confondibilità dei due prodotti.

In particolare, Beta evidenziava sia la diversità dei formati con cui le colle venivano commercializzate, sia il diverso nome e marchio apposto sulla confezione cartonata e sul tubetto che contiene il prodotto. Per quanto concerneva la concorrenza sleale, Beta sosteneva l’assenza di concorrenza parassitaria in quanto questa sussiste solo in presenza di un’imitazione continua, sistematica e durevole.

La questione centrale affrontata dal Tribunale di Milano riguarda i diritti che Alfa può vantare sul packaging del proprio prodotto.

A parere del Tribunale milanese, Alfa non avrebbe fornito alcuna prova in merito agli elementi costitutivi della contraffazione del marchio di fatto concernente il packaging della propria colla, ovvero la diffusione sul mercato della stessa e la convinzione radicatasi presso il pubblico dell’immediata riconducibilità di un simile marchio di forma ad Alfa medesima. La tutela concernente il marchio di fatto veniva, pertanto, rigettata.

Miglior sorte aveva l’ulteriore tutela invocata, vale a dire quella della concorrenza sleale: dalle fotografie e dai campioni depositati da Alfa – reputa il Tribunale – risulta chiaramente che il packaging dei prodotti contestati integri una pedissequa imitazione di quelli di Alfa . La copiatura sarebbe talmente evidente anche in ragion del fatto che la confezione di Beta richiamava persino un riferimento normativo riportato in modo sbagliato già nella confezione del prodotto di Alfa. Anche i tubetti e i box trasparenti in plastica risultano nel complesso una pedissequa copiatura di quelli di Alfa, così da determinare un forte richiamo nella percezione del consumatore, soprattutto al confronto a distanza che deve essere assunto a base della valutazione di confondibilità.

Il Tribunale ritiene, pertanto, sussistere l’illecito di concorrenza sleale per imitazione servile e per appropriazione dei pregi dell’altrui prodotto. Non ritiene, invece, che sia rinvenibile la concorrenza sleale parassitaria, avendo gli atti imitativi riguardato un solo prodotto.

La società convenuta veniva condannata al risarcimento del danno nella misura di Euro 15.000,00. Tale voce risarcitoria comprende sia il mancato guadagno, parametrato sulla base degli utili conseguiti dalla società Beta (Euro 9.108,48), sia il danno all’immagine (Euro 4.554,24, ovvero il 50% dei mancati guadagni) sia, infine, la rivalutazione monetaria e interessi legali (Euro 1.337,28).

Sei un imprenditore e ritieni che un Tuo cliente e/o distributore abbia copiato il Tuo prodotto, puoi contattarci cliccando qui.

Tempo di lettura: 3 minuti

Concorrenza sleale e storno di agenti di commercio: può costituire  concorrenza sleale quell’insieme di atti e iniziative che si sostanzino in una strategia diretta ad acquisire uno staff costituito da soggetti esperti del medesimo sistema di lavoro entro una zona determinata, svuotando l’organizzazione concorrente di sue specifiche possibilità operative mediante sottrazione del “modus operandi” dei propri dipendenti, delle conoscenze burocratiche e di mercato da essi acquisite.

Concorrenza sleale e storno di agenti

Merita un approfondimento una sentenza del Tribunale di Padova del 4 luglio 2016, che chiarisce i contorni di una potenziale condotta di concorrenza sleale volta ad acquisire gli agenti di un competitor.

Il soggetto A conveniva in giudizio la società B e le persone fisiche C e D allo scopo di far accertare l’illiceità della loro condotta e concretizzatasi nella appropriazione della clientela già servita da A nelle province di Venezia, Treviso, Padova e zone limitrofe (ove non operavano le convenute), attraverso un’attività sistematica e preordinata finalizzata allo storno illecito di gran parte degli agenti dell’attore A operanti nel predetto territorio.

Secondo quanto prospettato da A, la concorrenza sleale si sarebbe tradotta in una condotta finalizzata a privare la stessa degli agenti di maggior rilievo commerciale (convinti a recedere quasi in blocco dai rapporti di agenzia in corso in un ben definito e limitato lasso temporale) e ad accaparrarsi contemporaneamente la clientela della attrice A, così frustrando di fatto l’avviamento di quest’ultima, il tutto mediante la collaborazione dei soggetti C e D.

A insisteva per la condanna dei convenuti al risarcimento del danno nella misura di Euro 1.478.000,00.

Si costituivano B, C e D, i quali chiedendo il rigetto della domanda sulla base di difese pressoché analoghe: deducevano i convenuti che il passaggio degli agenti  riguardava un numero modesto di persone (solo 6), avuto riguardo sia alla pretesa unità territoriale (oltre 30 agenti), sia al complesso dei preposti su tutto il territorio nazionale su cui operava A (circa 650).

Secondo i resistenti, gli agenti ‘stornati’ non risultavano in possesso di capacità professionali distintive tali da rendere difficoltosa la loro sostituzione; il passaggio alla concorrente era avvenuto, peraltro, a seguito di una libera iniziativa degli agenti stessi, non essendo questi neppure vincolati da alcun patto di non concorrenza per il periodo successivo alla cessazione del rapporto con la A.

Il Tribunale di Padova evidenzia che la concorrenza illecita per mancanza di conformità ai principi della correttezza non può mai derivare dalla mera constatazione di un passaggio di collaboratori da un’impresa ad un’altra concorrente, nè dalla contrattazione che un imprenditore intrattenga con il collaboratore del concorrente.

Tali attività, di per sè, sono pienamente legittime, essendo espressione dei principi della libera circolazione del lavoro e della libertà di iniziativa economica.

Occorre invece stabilire se la condotta censurata si caratterizzi per l’esistenza del cd. “animus nocendi”, cioè l’intento di danneggiare l’organizzazione e la struttura produttiva dell’imprenditore concorrente in spregio alle regole di correttezza professionale.

Alla luce di tale principio, il Tribunale rigetta la tesi di A.

In primis, il numero degli agenti oggetto di storno è risultato esiguo se si ha riguardo anche al solo ambito territoriale (Veneto) e all’insieme degli agenti che operano in questo distretto per conto di A: il rapporto tra gli agenti stornati e quelli preposti da B è di 1 a 5, da considerarsi modesto se si ha riguardo alla capacità di A di provvedere alla loro sostituzione in tempi relativamente brevi.

In secondo luogo, evidenzia il Tribunale, non può non tenersi in considerazione il fatto che nell’ambito della distribuzione nazionale di prodotti alimentari (di cui A è società leader) gli elementi che caratterizzano in positivo la strategia imprenditoriale in questo settore sono rappresentati dalla possibilità di praticare prezzi vantaggiosi, di disporre di una efficiente rete nazionale di logistica che assicuri un capillare e puntuale servizio di approvvigionamento in favore di una rete di clienti già consolidata o da fidelizzare.

Si tratta, quindi, di un insieme di elementi oggettivi che prescindono dalla figura e dall’attività dell’agente.

Ciò porta, quindi, a ritenere che una modesta diminuzione del numero di agenti in un determinato territorio causato da un’attività di storno di un’impresa concorrente non sia idonea ad arrecare un pregiudizio per l’organizzazione e la struttura produttiva dell’imprenditore che subisce lo storno stesso, non potendosi ritenere che nel caso di specie l’organizzazione di A risulti svuotata di sue specificità, nonché delle conoscenze burocratiche e di mercato acquisite dagli agenti.

A non può che pagare le spese di giudizio.

Sei un imprenditore e pensi che un Tuo competitor stia tenendo una condotta di concorrenza sleale? Chiedi un appuntamento ad uno dei nostri professionisti

Tempo di lettura: 2 minuti

Si è in presenza di contraffazione per equivalenti quando un terzo realizza una soluzione molto simile a quella tutelata da un brevetto ma non del tutto identica.

Contraffazione per equivalenti

Se l’oggetto sospettato di contraffazione risolve il medesimo problema tecnico risolto dall’invenzione e i mezzi modificati costituiscono, per l’esperto del settore, evidenti e meri sostituti rispetto a quelli rivendicati, si ha una contraffazione per equivalenti.

Tale forma di contraffazione non ha una definizione normativa, ma è frutto di un’elaborazione della giurisprudenza e della dottrina, utilizzata per estendere la tutela di un brevetto.

Sicuramente, un brevetto tutela il contenuto letterale delle rivendicazioni in esso presenti.

Ma non solo: la tutela può  essere estesa all’attuazione dell’invenzione con mezzi simili a quelli precisamente indicati nel brevetto.

Secondo i principi fondanti la contraffazione per equivalenti, dunque, è possibile estendere la protezione accordata al brevetto al di là del tenore letterale delle rivendicazioni, fino a ricomprendervi le imitazioni non integrali dell’invenzione protetta, nelle quali permane la stessa idea inventiva e l’insegnamento fondamentale del brevetto.

La nozione di contraffazione per equivalenti, tuttavia, è da sempre oggetto di un’interpretazione piuttosto restrittiva da parte dei Tribunali italiani, in considerazione del fatto che il suo abuso potrebbe consentire un’indebita estensione di tutala a favore del titolare del brevetto, a scapito della tutela dell’affidamento dei terzi e del progresso tecnico.

La giurisprudenza del Tribunale di Milano ne è un fulgido esempio.

Il Tribunale meneghino, infatti, utilizzando l’approccio del cd. “triple identify test”, negli anni ha affermato che si ha contraffazione per equivalenti esclusivamente quando l’oggetto incriminato svolga (1) la stessa funzione, (2) con le stesse modalità e (3) portando allo stesso risultato dell’elemento brevettato.

Sulla base di tale approccio, il il Giudice milanese, tra le varie ipotesi, ha negato vi fosse contraffazione per equivalenti

  • in un caso concernente un brevetto rivendincante un particolare tipo di cerniera, affermando che quella incriminata raggiungesse il medesimo scopo ma con modalità differenti;
  • nel caso di un brevetto rivendicante un dispositivo per la digitalizzazione automatica e per il rilevamento di sagome, reputando il Giudice le modalità di svolgimento della funzione differenti e, pertanto, non integranti contraffazione;
  • in un giudizio di contraffazione per equivalenti di un brevetto rivendicante un’invenzione di prodotto, consistente in una striscia di sicurezza portante informazioni a stampa in un titolo di credito, evidenziando il Giudice la diversità dei mezzi utilizzati per risolvere il medesimo problema tecnico.

Se vuoi maggiori informazioni in merito alla tematica della concorrenza sleale, Ti potrebbero interessare anche

Concorrenza sleale e pratiche commerciali scorrette

Concorrenza sleale e rapporto di concorrenzialità

Tempo di lettura: 2 minuti

Marchio di fatto: è possibile utilizzare un marchio non registrato e ottenere tutela contro chi deposita successivamente un marchio identico o simile?

Marchio di fatto validità e tutela

Il marchio è un segno distintivo finalizzato ad individuare prodotti e/o servizi di una specifica impresa.

Ogni marchio può essere registrato.

La registrazione, tuttavia, non è condizione di validità del marchio, il quale può esistere anche in assenza della stessa, configurando il cd. “marchio di fatto”, essendo possibile utilizzare un marchio non registrato, oppure registrarlo in un momento successivo rispetto all’inizio dell’attività imprenditoriale.

Il diritto ad utilizzare un marchio sorge con il semplice utilizzo dello stesso da parte dell’imprenditore; nello specifico, il valore dello marchio è strettamente legato alla sua notorietà presso il consumatore come segno distintivo e all’ambito territoriale in cui lo stesso è riconosciuto.

Ovviamente, chi utilizza un marchio di fatto è esposto al rischio che, nel frattempo, altro soggetto registri un marchio uguale e/o simile per un prodotto e/o servizio uguale o simile.

In tali casi, la tutela giuridica che l’ordinamento offre al titolare del marchio di fatto dipende dalla sua estensione territoriale.

Se il marchio è noto solo localmente, il titolare del marchio di fatto non può impedire ad altri di utilizzare e/o registrare un marchio identico o simile, potendo esclusivamente proseguire l’utilizzo dello stesso nel medesimo ambito territoriale in cui lo utilizzava prima della registrazione altrui.

Diverso il caso in cui un marchio di fatto sia diffuso a livello nazionale: il titolare dello stesso potrà adire l’Autorità giudiziaria per chiedere l’accertamento della nullità del marchio identico o simile successivamente registrato da terzi per prodotti /o servizi identici o affini.

La giurisprudenza ha evidenziato che, nella realtà attuale, il fenomeno pubblicitario e la crescente mobilità dei consumatori restringono notevolmente i casi di notorietà puramente locale, in quanto rendono agevole e “normale” che un prodotto contraddistinto da un certo marchio, se pur prevalentemente (o anche esclusivamente) commercializzato in una determinata realtà locale, sia tuttavia noto anche al di fuori di essa.

La notorietà locale pare, quindi, doversi individuare nei casi in cui il marchio contraddistingua beni o servizi che, per loro natura, difficilmente possono essere conosciuti al di fuori di un certo ambito locale.

La tutela del marchio di fatto va ricondotta alle norme concernenti la concorrenza sleale in termini di confusione tra i consumatori circa la provenienza di un determinato prodotto e/o servizio.

Si tenga presente, in ogni caso, che se i consumatori – nonostante l’identità del segno – sono in grado di individuare correttamente la provenienza dei prodotti (recanti lo stesso segno) da due imprenditori diversi, deve escludersi il rischio di confusione che le norme sulla concorrenza sleale mirano a scongiurare; ne consegue, per l’effetto, l’assenza di qualsivoglia tutela in capo al titolare del marchio di fatto.

Sei un imprenditore e pensi che altri stiano utilizzando indebitamente il tuo marchio di fatto? Contatta uno dei nostri professionisti e verifica la Tua situazione.

Tempo di lettura: 2 minuti

Concorrenza sleale: e se un Tuo ex dipendente contattasse i Tuoi clienti utilizzando i tabulati “presi a prestito” dai Tuoi archivi?

concorrenza sleale

h

Concorrenza sleale?

Purtroppo è una situazione che molti imprenditori italiani debbono gestire sempre più frequentamente.

Diamo subito la risposta: i nominativi dei clienti della vecchia società per la quale si lavorava non sono utilizzabili dal lavoratore uscente, anche se da quest’ultimo conosciutiin ragione delle sue mansioni

Costituisce, infatti, concorrenza sleale l’acquisizione diretta o indiretta, tramite collaboratori di un’impresa concorrente, di tabulati recanti i nominativi dei clienti e dei distributori della società concorrente.

Non assume alcun rilievo il fatto che i nominativi fossero già conosciuti da un soggetto in quanto in precedenza alle dipendenze della stessa società.

Concorrenza sleale: la normale accessibilità di tali notizie ai dipendenti non esclude, di per sè, la concorrenza sleale, quando le stesse sono per loro natura riservate e, quindi, destinate a non essere divulgate al di fuori dell’azienda.

Ai fini dell’affermazione della responsabilità concorrenziale, è sufficiente che la condotta del soggetto sia idonea a produrre effetti di mercato dannosi per il concorrente.

Non è richiesta la dimostrazione dell’effettiva produzione del danno.

L’illiceità della condotta concorrenziale non deve essere ricercata negli episodi, ma va desunta dall’insieme, dalla manovra posta in essere dall’ex collaboratore per danneggiare il concorrente e per approfittare delle sue informazioni.

L’ordinamento giuridico italiano offre gli strumenti per difendersi.

L’imprenditore, infatti, potrà

  1. accertare che tale condotta integri concorrenza sleale;
  2. inibire l’utilizzo del database alla società che se ne è illegittimamente appropriata di modo che questa cessi di farne uso;
  3. chiedere quindi il risarcimento del danno subito dalla azienda a fronte delle accertate condotte illecite.

Sei un imprenditore e pensi che un Tuo ex collaboratore stia utilizzando alcune Tue informazioni riservate? Contattaci cliccando qui.

Avv. Lorenzo Coglitore

Per ulteriori approfondimenti in tema di concorrenza sleale e informazioni aziendali, ti possono interessare anche

Difendersi dalla concorrenza sleale e dallo sviamento di clientela

Informazioni aziendali e segreti commerciali

Tempo di lettura: 2 minuti

Si è in presenza di contraffazione per equivalenti quando un terzo realizza una soluzione molto simile a quella tutelata da un brevetto ma non del tutto identica.

contraffazione-per-equivalentiSe l’oggetto sospettato di contraffazione risolve il medesimo problema tecnico risolto dall’invenzione e i mezzi modificati costituiscono, per l’esperto del settore, evidenti e meri sostituti rispetto a quelli rivendicati, si ha una contraffazione per equivalenti.

Tale forma di contraffazione non ha una definizione normativa, ma è frutto di un’elaborazione della giurisprudenza e della dottrina, utilizzata per estendere la tutela di un brevetto.

Sicuramente, un brevetto tutela il contenuto letterale delle rivendicazioni in esso presenti.

Ma non solo: la tutela può  essere estesa all’attuazione dell’invenzione con mezzi simili a quelli precisamente indicati nel brevetto.

Secondo i principi fondanti la contraffazione per equivalenti, dunque, è possibile estendere la protezione accordata al brevetto al di là del tenore letterale delle rivendicazioni, fino a ricomprendervi le imitazioni non integrali dell’invenzione protetta, nelle quali permane la stessa idea inventiva e l’insegnamento fondamentale del brevetto.

La nozione di contraffazione per equivalenti, tuttavia, è da sempre oggetto di un’interpretazione piuttosto restrittiva da parte dei Tribunali italiani, in considerazione del fatto che il suo abuso potrebbe consentire un’indebita estensione di tutala a favore del titolare del brevetto, a scapito della tutela dell’affidamento dei terzi e del progresso tecnico.

La giurisprudenza del Tribunale di Milano ne è un fulgido esempio.

Il Tribunale meneghino, infatti, utilizzando l’approccio del cd. “triple identify test”, negli anni ha affermato che si ha contraffazione per equivalenti esclusivamente quando l’oggetto incriminato svolga (1) la stessa funzione, (2) con le stesse modalità e (3) portando allo stesso risultato dell’elemento brevettato.

Sulla base di tale approccio, il il Giudice milanese, tra le varie ipotesi, ha negato vi fosse contraffazione per equivalenti

  • in un caso concernente un brevetto rivendincante un particolare tipo di cerniera, affermando che quella incriminata raggiungesse il medesimo scopo ma con modalità differenti;
  • nel caso di un brevetto rivendicante un dispositivo per la digitalizzazione automatica e per il rilevamento di sagome, reputando il Giudice le modalità di svolgimento della funzione differenti e, pertanto, non integranti contraffazione;
  • in un giudizio di contraffazione per equivalenti di un brevetto rivendicante un’invenzione di prodotto, consistente in una striscia di sicurezza portante informazioni a stampa in un titolo di credito, evidenziando il Giudice la diversità dei mezzi utilizzati per risolvere il medesimo problema tecnico.

Se vuoi maggiori informazioni in merito alla tematica della concorrenza sleale, Ti potrebbero interessare anche

Concorrenza sleale e pratiche commerciali scorrette

Concorrenza sleale e rapporto di concorrenzialità

Tempo di lettura: 2 minuti

In materia di trasferimento di azienda, il divieto di concorrenza sancito dall’art. 2557 c.c. prescrive che colui che cede la propria azienda debba astenersi, per cinque anni, dall’iniziare una nuova impresa che per oggetto, ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell’azienda ceduta.

trasferimento-di-aziendaQuesta l’ipotesi base.

Divieto di concorrenza: nella pratica ci si domanda se tale divieto  si possa applicare anche ad altre fattispecie, diverse dal classico trasferimento di azienda, ma che – nella sostanza – possono tutelare i medesimi interessi.

L’opinione (maggioritaria) favorevole a tale applicazione “estesa” risiede nel fatto di considerare la norma dettata in materia di trasferimento di azienda una prescrizione di carattere non eccezionale.

La clientela dell’impresa deve seguire le sorti dell’azienda, sia che questa venga trasferita o data in godimento,  sia che venga restituita al proprietario al termine del contratto di affitto.

Chi riceve l’azienda, pertanto, deve fare affidamento sull’assenza di concorrenza da parte del suo dante causa.

L’iniziativa economica dell’acquirente non deve andare svilita dal suo dante causa, il quale ha acquisito un indubbio patrimonio di conoscenze consolidate proprio nel settore economico in cui ha operato e nel quale si appresta ad operare il cessionario.

Si pensi, ad esempio, all’ipotesi in cui l’affittuario di un’azienda restituisca l’azienda medesima al proprietario, a seguito della naturale conclusione del contratto di affitto.

La Cassazione si è espressa nel senso di far operare, anche in tal caso, il divieto vigente per l’ipotesi del trasferimento di azienda, sostenendo che tale divieto debba operare in tutti i casi in cui vi sia sostituzione di un imprenditore ad un altro nell’esercizio dell’impresa.

Più recentemente le medesime ragioni di tutela sono emerse a sostegno dell’applicabilità del divieto di concorrenza ai casi di cessione di partecipazioni societarie.

Tuttavia, a titolo di completezza, va detto che nel panorama giurisprudenziale italiano si rinvengono anche posizioni nettamente contrarie all’applicazione analogica del divieto dettato in materia di trasferimento di azienda.

La ragione principale che alimenta tali voci “fuori dal coro” è incentrata, sostanzialmente, sul carattere “eccezionale” del divieto di cui all’art. 2557 c.c., la cui interpretazione analogica contrasterebbe con il principio costituzionale della libera iniziativa economica.

Tale rilievo, in realtà, non pare cogliere nel segno:il divieto di concorrenza costituisce, già di per sè, un limite intrinseco al principio di libera iniziativa economica, con l’obiettivo di escludere quella che viene definita concorrenza cd. “differenziale”.

La concorrenza differenziale è quella di un soggetto che, grazie alle informazioni acquisite, riuscirebbe ad operare in un’ingiustificata posizione di vantaggio, alterando illegittimamente il mercato concorrenziale.

Se vuoi maggiori informazioni in merito alla tematica della concorrenza sleale, Ti potrebbero interessare anche

Concorrenza sleale e pratiche commerciali scorrette

Concorrenza sleale e rapporto di concorrenzialità

Tempo di lettura: 3 minuti

Pratiche commerciali scorrette: ad integrarle può rilevare ogni omissione informativa oppure qualsiasi enfatizzazione di elementi del prodotto offerto che induca in errore il consumatore.

pratiche commerciali scorretteLo afferma il Consiglio di Stato in un proprio provvedimento di aprile 2017.

La questione riguardava possibili pratiche commerciali scorrette utilizzate dalla San Benedetto, consistite nella diffusione – attraverso la stampa quotidiana e il proprio sito internet – di messaggi pubblicitari relativi alla propria acqua minerale naturale, con i quali veniva evidenziato lo sforzo che l’azienda aveva sostenuto nella riduzione delle emissioni dannose connesse alla produzione delle bottiglie in Pet.

In particolare, si discute in merito alle affermazioni rivolte ad enfatizzare la compatibilità ambientale della nuova linea di bottiglie utilizzate e, quindi, a caratterizzare in modo netto il prodotto rispetto a quelli concorrenti, in relazione a una caratteristica percepita dai consumatori come fondamentale nelle proprie scelte di acquisto.

Il messaggio a mezzo stampa era incentrato sulla valorizzazione delle caratteristiche di ecosostenibilità della bottiglia in plastica utilizzata per la commercializzazione dell’acqua minerale naturale. Tale bottiglia, denominata “eco friendly”, veniva pubblicizzata con la dicitura “- Plastica + Natura”.

Nei messaggi si specificava che dette bottiglie erano “prodotte con meno plastica, meno energia e più amore per l’ambiente”, risultato reso possibile dai “costanti investimenti in ricerca che dal 1983 hanno permesso di ridurre almeno del 30% la quantità di plastica impiegata e quindi di contenere il consumo di energia”.

Ancora, i messaggi a mezzo stampa specificavano che le ricerche effettuate dall’azienda nel corso degli ultimi 25 anni avevano permesso di risparmiare annualmente una quantità di energia equivalente alla CO2 fissata da 16.000 ettari di nuovo bosco impiantato, ovvero “…tanta energia da poter illuminare un paese di 10.000 abitanti per un anno intero”.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato aveva richiesto alla San Benedetto informazioni e documentazione giustificativa idonee a comprovare le affermazioni contenute nei messaggi.

L’azienda per “comprovare” la correttezza dei vanti ecologici pubblicizzati forniva all’Authority due documenti elaborati da un proprio team interno

Non ricevendo documentazione idonea a provare il contenuto delle informazioni pubblicizzate da San Benedetto, l’Autorità accertava la scorrettezza dei messaggi e ne vietava la diffusione ulteriore, sanzionando pecuniariamente la società.

L’Antitrust ha sanzionato la Società Acqua Minerale San Benedetto per pratiche commerciali scorrette con una multa da Euro 70.000,00

Il Tar Lazio annullava il provvedimento sanzionatorio poiché l’Antitrust si sarebbe limitata ad affermare che l’elaborazione tecnica aziendale era insufficiente e inattendibile, sicché i vanti “prestazionali” e “ambientali” presenti nei messaggi in esame sarebbero apparsi, nei termini pubblicizzati, utilizzati in modo scorretto in base a quanto stabilito nel codice del consumo. Ciò a causa dell’omessa tempestiva produzione di dati, relazioni, studi, approfondimenti e certificazioni anche da parte di un ente terzo. Ciò, tuttavia, senza compiere alcun riscontro istruttorio tecnico autonomo, pur fattibile.

Seonco il Tar, non bastava affermare che la documentazione fornita dalla società non era accompagnata da approfondimenti scientifici e/o da certificazioni di enti terzi.

L’Antitrust proponeva – vittoriosamente – appello al Consiglio di Stato.

Il Consiglio di Stato evidenziava che la Direttiva 2005/29/CE, pur non contenendo disposizioni specifiche sulle asserzioni ambientali, prevede una base giuridica per assicurare che le aziende non presentino asserzioni ambientali in modo sleale per i consumatori.

Tale base giuridica può essere sintetizzata in due principi essenziali: a) le dichiarazioni ecologiche devono essere presentate in modo chiaro, specifico, accurato e inequivocabile, al fine di assicurare che i consumatori non siano indotti in errore; b) tali dichiarazioni devono essere supportate da prove a sostegno delle rispettive dichiarazioni ed essere pronti a fornirle alle autorità di vigilanza competenti in modo comprensibile qualora la dichiarazione sia contestata.

Le informazioni “ambientali” contenute nella pubblicità devono essere vere e dimostrabili con documenti

Il Consiglio di Stato, considerando la documentazione consegnata da San Benedetto non probante i messaggi pubblicitari reclamizzati, accoglieva l’appello dell’Antitrust.

Il Giudice dell’appello evidenzia che costituisce onere informativo minimo imprescindibile, a carico delle aziende che intendono utilizzare “vanti” nelle proprie politiche di marketing, quello di presentarli immediatamente in modo chiaro, veritiero, accurato, non ambiguo né ingannevole. Tale onere comporta, pertanto, l’esigenza che il claim ambientale sia attendibile e verificabile e, quindi, non utilizzato in modo generico, indimostrabile, privo cioè di precisi riscontri scientifici e documentali, come per la San Benedetto.

Se vuoi avere maggiori informazioni su pratiche commerciali scorrette e di concorrenza sleale, contattaci cliccando qui.

Avv. Lorenzo Coglitore

Per ulteriori approfondimenti in tema di concorrenza sleale, ti possono interessare anche

Concorrenza sleale per denigrazione

Packaging, contraffazione e concorrenza sleale

Concorrenza sleale e rapporto di concorrenzialità

Tempo di lettura: 2 minuti

Dopo Milano e Torino ora tocca a Roma; il Tribunale capitolino, infatti, lo scorso 6 aprile ha ordinato il blocco dei servizi offerti dal gruppo Uber, accogliendo un ricorso cautelare per concorrenza sleale delle associazioni di categoria di tassisti.

uberIl Tribunale ha inibito a Uber di effettuare il servizio di trasporto pubblico con l’uso della app Uber Black e di altre app analoghe, disponendo il blocco di dette applicazioni.

Non solo: oltre a disporre la pubblicazione della sentenza sul sito di Uber, ha fissato anche una penale di Euro 10.000,00  per ogni giorno di ritardo nell’adempimento del blocco medesimo.

Vita difficile, quindi, per il gruppo Uber, il quale rischia di dover interrompere ogni attività in Italia in quanto i servizi ad oggi offerti risultano in contrasto con il diritto nazionale e in concorrenza sleale con gli altri operatori del settore.

Il Tribunale romano ha evidenziato la sussistenza dell’attività concorrenziale tra le parti in quanto entrambe dirette ad effettuare un servizio di trasporto avente come destinatari potenziali la medesima platea di consumatori nel medesimo ambito territoriale.

Tale attività concorrenziale risulta sleale in quanto gli autisti Uber traggono una posizione di indebito vantaggio rispetto al servizio di taxi, non dovendo sottostare a tariffe predeterminate, proponendo prezzi più competitivi nei momenti di minore richiesta e potendo guadagnare di più quando la richiesta è maggiore, per esempio in occasione di eventi particolari.

Tali condotte comportano uno sviamento di clientela a danno dei tassisti che esercitano il servizio rispettando le regole attualmente disciplinanti il servizio di trasporto non di linea (se vuoi approfondire il concetto di sviamento illecito, leggi anche il mio post: Storno di dipendenti e concorrenza sleale).

Attualmente Uber opera in 66 nazioni in più di 507 città.

L’autista Uber deve solo avere la patente da più di 3 anni, avere un’auto propria in buono stato di manutenzione immatricolata da 8 anni e non aver a carico denunce o subito condanne penali.

Per avere la licenza basta registrarsi al sito internet dell’applicazione, senza sostenere esami e/o prove di alcun genere.

Il problema è che anche guidatori non professionisti possono diventare autisti Uber e che le tariffe applicate ai consumatori sono più economiche di quelle applicate dai tassisti regolari.

Forse dovrebbe essere rivisto l’intero meccanismo della licenza in quanto l’orientamento attuale è quello delle liberalizzazioni.

Se sei un imprenditore e ritiene che un Tuo competitor stia ponendo in essere atti di concorrenza sleale, scopri cosa possiamo fare per te cliccando qui .