Marchio debole e calzature sportive: Simod vince contro Puma.
Respinte integralmente le richieste del colosso tedesco relativamente alla contraffazione del proprio marchio e alla concorrenza sleale che avrebbe posto in essere la società Simod S.p.A..
All’ìnizio del 2000 il Tribunale di Padova si pronunciava in merito all’insussistenza della contraffazione del marchio di calzature sportive Puma da parte di Simod, sentenza che veniva successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Venezia e, nel marzo 2017, anche dalla Corte di Cassazione.
Il nodo della problematica sta nella differenza tra “marchio forte” e “marchio debole”.
Un marchio si definisce forte quando non presenta alcuna attinenza con il prodotto che contraddistingue. Esempio di scuola è quello riferito alla parola “mela”, che sarà poco distintiva se utilizzata come marchio per contraddistinguere i relativi frutti, ma costituirà certamente un marchio forte se utilizzata per contraddistinguere dei computer o degli smartphone.
Il marchio debole, invece, è un marchio che descrive la natura e/o la qualità di un prodotto, limitandosi ad evocare il prodotto o il servizio contraddistinto. Così, se volessimo registrare il marchio “super computer” per contraddistinguere un computer, il marchio risulterebbe piuttosto debole perchè privo di fantasia nonchè strettamente legato all’articolo rappresentato.
La debolezza sta nel fatto che il titolare non può opporsi a che altri usino un marchio caratterizzato da lievi varianti rispetto al proprio.
Il marchio forte ottiene una maggiore tutela giuridica rispetto a un marchio debole: in virtù della maggiore estraneità con il prodotto che contraddistingue, il marchio forte goderà di una maggiore protezione nei confronti degli imitatori che utilizzano marchi simili.
Tornando al caso di specie, la Corte di Cassazione ha rigettato le pretese di Puma di dichiarazione di contraffazione del marchio “banda ondulata” sulle calzature Simod o, in subordine, di concorrenza sleale con accessoria domanda risarcitoria di Euro 500 mila euro, confermando la sentenza della Corte d’Appello di Venezia.
Secondo la Supera Corte, quindi, il marchio Puma è un marchio debole rispetto al quale le differenze apportate da Simod sulle proprie calzature sportive presentano una valenza distintiva sufficiente.
A Puma non resta che pagare le spese di lite.
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