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Informazioni aziendali: sono quelle informazioni che hanno valore economico e che non sono generalmente note o facilmente accessibili a terzi.

Le informazioni rappresentano gli asset attraverso i quali le aziende perseguono i propri obiettivi commerciali.

A volte queste informazioni possono diventare oggetto della specifica protezione prevista dalla legge in materia di proprietà intellettuale (ad es. diritto d’autore) od industriale (ad es. brevetti).
Tuttavia, anche quando ciò non si verifica, per scelta del titolare o per mancanza dei requisiti, le informazioni possono comunque beneficiare di una forma di tutela speciale purchè le stesse abbiano un valore per l’azienda ed, in quanto tali, siano mantenute segrete.
Il Codice di Proprietà industriale prevede innanzitutto come oggetto della tutela:
  • le informazioni aziendali
  • le esperienze tecnico-industriali e quelle commerciali
  • i dati relativi a prove od altri segreti la cui elaborazione comporti un considerevole impegno e dalla cui presentazione dipende l’autorizzazione alla messa in commercio di prodotti chimici o farmaceutici
ed, in secondo luogo, stabilisce che tali informazioni sono suscettibili di tutela a condizione che:
  • siano segrete, cioè ignote o non facilmente accessibili agli esperti ed operatori del settore
  • abbiano valore economico in quanto segrete
  • siano sottoposte a misure di protezione adeguate
Il requisito della segretezza si atteggia in modo particolare perchè riguarda le informazioni considerate nel loro complesso oppure in una specifica configurazione e combinazione dei loro elementi costitutivi.

Informazioni aziendali: in giurisprudenza è pacifica la proteggibilità delle infomazioni inerenti la clientela e le condizioni economiche ad essa praticate.

Nello specifico, sono proteggibili elenchi contenenti nominativi di clienti, fornitori e condizioni contrattuali.

 La tutala offerta dalla normativa in merito alla concorrenza sleale rileva solo quando non opera quella prevista dal Codice di Proprietà industriale.

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Know how: l’ordinamento italiano tutela le informazioni aziendali segrete che hanno ad oggetto aspetti organizzativi e commerciali dell’impresa.

know how

Costituiscono oggetto di tutela tutte le informazioni aziendali, comprese quelle commerciali, ove le stesse

a)  siano segrete, nel senso che non costituiscano elementi generalmente noti o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;
b)  abbiano valore economico in quanto segrete;
c)  siano sottoposte, da parte dei soggetti titolari, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

Il know how tutelabile si estende a qualsiasi tipologia di segreto, trattasi di informazioni di carattere tecnico (formule e procedimenti industriali), oppure di dati commerciali (tecniche di marketing, elenchi e classificazioni di clientela, politiche di prezzi e sconti).

Non solo: è fatta salva, in ogni caso, la normativa in materia di concorrenza sleale.

Ciò consente di ritenere configurabile una concorrenza sleale in occasione di utilizzo di notizie riservate, a condizione che l’utilizzo avvenga secondo modalità scorrette.

Ciò vale anche nel caso in cui le informazioni riservate non possiedano tutti i requisiti di di segretezza sopra elencati.
Costituisce, duqnue, condotta di concorrenza sleale la condotta volta a carpire notizie riservate da parte di un’impresa concorrente.
Deve ritenersi violato il regime di leale concorrenza anche da parte di chi risparmia, con la sottrazione di dati riservati, quei tempi e quei costi di una autonoma ricostruzione delle informazioni industrialmente utili.

La tutela del know how, pertanto, si estende a tutti i dati economicamente rilevanti legati all’organizzazione aziendale.

Accertata la sussistenza della violazione, il soggetto leso potrà valersi delle forme di tutela repressiva previste dall’ordinamento.

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Avv. Lorenzo Coglitore

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