Il caso riguarda una lavoratrice che ha ricevuto tramite un messaggino whatsapp la notizia del proprio licenziamento.
Appresa la brutta notizia, la lavoratrice ha impugnato con una lettera l’illegittimità del licenziamento, ha poi avviato un tentativo di conciliazione nei confronti del datore di lavoro, che ha avuto esito negativo ed infine ha promosso un giudizio in tribunale per far dichiarare illegittimo il provvedimento ed ottenere la reintegra nel posto di lavoro.
Il datore di lavoro si è difeso in giudizio, ribadendo la legittimità della propria decisione ed eccependo la tardività del giudizio avviato dalla lavoratrice.
Il Giudice, che ha affrontato il caso, ha dato ragione al datore di lavoro, vediamo per quali motivi…
Le questioni esaminate sono 2:
- se il licenziamento con whatsapp può considerarsi comunicato in forma scritta;
- se sono stati rispettati i termini previsti per legge per impugnare un licenziamento.
1. La forma scritta del licenziamento
Anzitutto, il licenziamento deve avere forma scritta. Lo stabilisce l’art. 2 L. 604/1966. In mancanza di forma scritta il licenziamento è inefficace.
Il Giudice ha ritenuto che il licenziamento con whatsapp assolve il requisito della forma scritta, trattandosi di documento informatico, che la lavoratrice ha con certezza attribuito al datore di lavoro, tanto da provvedere ad impugnarlo.
La comunicazione del licenziamento con whatsapp assolve l’onere della forma scritta.
Inoltre, il Giudice ha ritenuto raggiunta la prova della ricezione del licenziamento, valutando dimostrata la conoscenza del recesso da parte della lavoratrice sulla base della reazione manifestata dalla stessa, che ha impugnato l’atto.
2. I termini di impugnazione del licenziamento
L’art. 6 L. 604/1966, prevede una serie di termini entro i quali il lavoratore ha l’onere di impugnare il licenziamento a pena di decadenza.
In particolare, il licenziamento deve essere impugnato entro 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione, con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale (ad esempio, una raccomandata con avviso di ricevimento).
Tale impugnazione diventa inefficace se non è seguita nel successivo termine di 180 giorni dal deposito del ricorso in tribunale, oppure dalla comunicazione al datore di lavoro della richiesta di un tentativo di conciliazione o arbitrato. Se la conciliazione o l’arbitrato vengono rifiutati o non si raggiunge l’accordo per l’espletamento, il ricorso in tribunale deve essere depositato a pena di decadenza entro 60 giorni dal rifiuto o dal mancato accordo.
Nel caso in esame, la lavoratrice aveva richiesto un tentativo di conciliazione, che si era però concluso con un mancato accordo. La lavoratrice ha depositato in tribunale il ricorso quando ormai era già scaduto il termine di decadenza di 60 giorni, sopra indicato.
Il Giudice ha quindi accolto l’eccezione del datore di lavoro, ritenendo che il licenziamento con whatsapp rispettasse il requisito della forma scritta e che il ricorso proposto dalla lavoratrice fosse tardivo ed ha confermato la validità del licenziamento (Trib. Catania Sez. lavoro, Ord., 27-06-2017).
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