Per recidiva si intende la ripetizione da parte del lavoratore della stessa infrazione, che ha dato luogo ad una sanzione disciplinare, nell’arco di 2 anni.
Se il datore di lavoro intende far valere la recidiva è opportuno contestarla espressamente al lavoratore.
In alcuni casi, peraltro, la recidiva non è solo un elemento che aggrava il comportamento del lavoratore, ma è proprio un elemento dell’infrazione disciplinare. In tali ultimi casi la contestazione dell’infrazione deve riguardare, a pena di nullità della sanzione, anche la recidiva.
Ad esempio, in un recente caso affrontato dalla Corte di Cassazione si affronta il tema della recidiva, rispetto ad un licenziamento per assenza ingiustificata.
La lavoratrice contestava la legittimità del licenziamento perché motivato da un unico giorno di assenza ingiustificata e riteneva che tale comportamento non fosse grave al punto tale da giustificare la massima sanzione disciplinare. Rilevava, inoltre, la lavoratrice che non era stata espressamente contestata la recidiva rispetto ad altre assenze ingiustificate, che pertanto non potevano essere considerate.
La Corte di Cassazione ha chiarito che la contestazione disciplinare al lavoratore deve riguardare, a pena di nullità della sanzione, anche la recidiva, quando quest’ultima è un elemento proprio dell’infrazione disciplinare in base a quanto stabilito nel CCNL applicato.
Quindi, per verificare se la recidiva è un elemento costitutivo dell’infrazione disciplinare bisogna consultare il CCNL.
Nel caso in esame, il CCNL applicato al rapporto prevedeva che in caso di assenza ingiustificata fino a 3 giorni nell’anno solare il lavoratore poteva essere sanzionato con la multa, in caso di assenza fino a 4 giorni con la sospensione dal lavoro e, infine, in caso di assenza superiore a 4 giorni o di recidiva oltre la terza volta nell’anno solare con il licenziamento.
In base a quanto indicato nel CCNL, la recidiva rappresentava quindi un elemento costitutivo dell’infrazione disciplinare per giustificare il licenziamento. Per il CCNL, infatti, la recidiva assumeva rilevanza solo oltre la terza volta nell’anno solare.
Nel caso concreto, la mancanza contestata dal datore di lavoro nella lettera di contestazione alla lavoratrice riguardava un solo giorno di assenza ingiustificata. Ciò nonostante, prima di tale assenza ingiustificata la lavoratrice nel mese appena precedente si era assentata senza giustificazione per 13 giorni.
Tuttavia, la recidiva non è stata contestata.
Se la recidiva è un elemento costitutivo dell’infrazione disciplinare va contestata espressamente al lavoratore.
Quindi, nel caso concreto, i Giudici hanno chiarito che non è possibile attribuire rilevanza alla recidiva non espressamente contestata dal datore di lavoro, dando ragione alla lavoratrice (Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., (ud. 22-11-2016) 25-01-2018, n. 1909).
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