Hai un agente plurimandatario che cogli in flagrante mentre opera per la concorrenza.
Non è facile ma capita.
Specie in passato, quando si usava di più il fax, alcune aziende hanno avuto la “fortuna” di vedersi ricevere dall’agente un ordine … su carta intestata dell’azienda concorrente.
Oppure qualche cliente fidato – disposto a testimoniare e disposto a comprare dalla concorrenza – ti segnala che il tuo agente sta tentando di sviarlo al tuo competitor e ti manda documentazione …
Lettera di recesso per giusta causa di rito e replica dell'(avvocato) dell’agente: l’agente è plurimandatario e non un agente in esclusiva e quindi può lavorare per le imprese che vuole!
Dopo un comprensibile iniziale spiazzamento (cosa centra con l’obbligo di non concorrenza?), veloce ripresa e secca smentita: l’agente, a meno che non sia la mandante ad autorizzarlo espressamente, ha tra i suoi obblighi cardine e principale quello di non operare in nessun caso per aziende concorrenti durante il rapporto.
L’agente è automaticamente obbligato a non operare per ditte in concorrenza tra loro.
L’agente per legge è automaticamente obbligato a non operare per la concorrenza
Si può discutere sull’ampiezza di questo obbligo, per cui se nulla è detto nel contratto vale solo per la zona e i prodotti assegnati, ma ben potrebbe essere esteso, con una adeguata clausola del contratto, anche al di fuori della zona e dei prodotti assegnati.
Una cosa è però certa: almeno per la zona e i prodotti assegnati, l’agente non ha mai diritto di operare per la concorrenza finchè dura il contratto di agenzia.
L’espressione “agente in esclusiva” è fuorviante, perchè non è quella che determina se l’agente può operare o meno per la concorrenza.
Talvolta – come ad esempio fa l’Enasarco – l’ agente in esclusiva è riferito a quello che opera in esclusiva “per una sola ditta”, e quindi come sinonimo di “monomandatario”.
Altre volte, per agente in esclusiva ci si riferisce all’esclusiva di zona concessa all’agente e quindi all’obbligo dell’azienda di non nominare altri agenti in zona.
Ma quando la qualifica “in esclusiva” è riferita ad un impegno dell’agente senza altra specificazione, allora questa è proprio sinonimo di “obbligo di non concorrenza”, e sta a significare l’obbligo legalmente sancito per legge in capo all’agente di non operare per la concorrenza.
E questo obbligo c’è sia se l’agente è plurimandatario, cioè può ricevere il mandato anche da altre imprese (pluri-mandato), sia se l’agente è monomandatario, cioè si è impegnato a lavorare per una sola azienda.
L’agente plurimandatario può lavorare per altre aziende ma non con quelle concorrenti
L’obbligo di non concorrenza dell’agente durante il rapporto, dunque, non deriva dal fatto che l’agente si è impegnato ad operare unicamente per una sola azienda, ma per il solo fatto di essere divenuto agente dell’azienda.
Agente avvisato …
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