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L’ ipoteca è uno strumento che può consentire un miglior recupero del proprio credito.

I tempi possono essere piuttosto lunghi, ma l’importante è il risultato.

Vediamo cos’è, come funziona e quando può essere utilizzata.

Cos’è l’ Ipoteca

E’ un diritto reale di garanzia che viene esercitato su un bene altrui (debitore o terzo “datore”), solitamente un immobile.

Si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari e consente al creditore di espropriare il bene ed essere soddisfatto con “preferenza”.

La legge ne distingue tre diversi tipi:

legale – giudiziale – volontaria

Nelle procedure di recupero crediti, solitamente si fa riferimento alla tipologia “giudiziale”.

Si tratta di un’ipoteca basata su una sentenza o su altro provvedimento di condanna al pagamento .

Uno di questi provvedimenti è, ad esempio, il decreto ingiuntivo che sia stato dichiarato esecutivo.

Come funziona

Innanzitutto è necessario che il debitore abbia la proprietà di beni immobili.

Ottenuto il provvedimento di condanna, il creditore provvedere ad iscriverlo nel registro immobiliare della Conservatoria ove si trova il bene.

E’ necessario che l’ ipoteca venga iscritta su beni indicati in modo specifico e che venga indicata in modo specifico anche la somma di denaro della quale si è creditori.

Una volta iscritta, l’ipoteca “vale” per 20 anni e, in caso di bisogno, può essere rinnovata prima della scadenza.

Su ogni bene possono essere iscritte più ipoteche, da parte di creditori diversi o anche da parte dello stesso creditore a garanzia di crediti diversi.

Se vi sono più ipoteche, le stesse vengono iscritte in ordine di tempo e vengono definite di “primo grado”, “secondo grado”, “terzo grado” etc.

I crediti verranno quindi soddisfatti, una volta intervenuta la vendita del bene, in ordine di iscrizione.

Quando può essere utilizzata

Il creditore può decidere di iscrivere ipoteca e di non azionarla.

Ciò accade quando la si utilizza come mera garanzia, in attesa che l’immobile venga venduto “volontariamente” dal proprietario o che qualche altro creditore attivi l’esecuzione per la vendita forzata dell’immobile.

Tuttavia, se il creditore vuole recuperare quanto prima il proprio credito, la può attivare immediatamente.

Ottenuto il titolo ed iscritta l’ipoteca, può cioè notificare il pignoramento immobiliare ed attivare la vendita forzata dell’immobile.

Quando l’immobile viene venduto, il creditore ipotecario – grazie alla garanzia “iscritta” – viene preferito rispetto agli altri creditori che hanno preso parte all’esecuzione ed il suo credito viene soddisfatto per primo (se l’ipoteca è di primo grado).

Se sei un creditore e sei interessato ad avere maggiori informazioni in merito, contattaci qui.

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Il pignoramento immobiliare è stato oggetto di riforme che hanno introdotto importanti novità.

pignoramento immobiliare

E l’inserimento di ulteriori modifiche è allo studio.

Vediamo alcune tra le principali modifiche già introdotte.

Tempistiche più rapide per il pignoramento immobiliare

Un’importante novità è l’introduzione di tempistiche più rapide.

Molti dei termini previsti per il corretto svolgimento del pignoramento immobiliare, infatti, sono stati dimezzati.

Si pensi al termine per il deposito della documentazione ipocatastale, che da 120 giorni è stato ridotto a 60.

Oppure al termine per depositare l’istanza di vendita, anche in tal caso dimezzato e ridotto a 45 giorni.

E’ stato anche previsto un termine breve, di 15 giorni dopo la notifica del pignoramento, per poter dare impulso alla procedura.

Per la corretta prosecuzione del pignoramento, è importante che tutti questi termini vengano rispettati.

Se si arriva in ritardo, infatti, la procedura perde efficacia e viene cancellata.

E’ quindi fondamentale essere affiancati da un professionista che sia aggiornato e conosca le tempistiche.

In questo modo il creditore può trarre vantaggio dalle nuove tempistiche, più rapide rispetto al passato, e non rischiare di esserne pregiudicato.

La perizia dell’immobile pignorato

Anche in tema di perizia dell’immobile ci sono importanti novità.

Innanzitutto, la previsione che il perito incaricato dal Tribunale accetti l’incarico firmando un verbale presso la Cancelleria.

Prima era invece necessaria la presenza del perito ad apposita udienza.

Anche in questo senso, la procedura è stata resa più snella.

Altra novità in tema di perizia, di particolare interesse per il creditore, riguarda i compensi del perito.

Prima il creditore doveva anticipare da subito tutte le somme riconosciute al perito e ne poteva ottenere rimborso solo dopo la vendita dell’immobile.

Ora, invece, è a carico del creditore il solo pagamento di un acconto.

Gli ulteriori compensi che spettano al perito, infatti, sono quantificati sulla base del prezzo ricavato dalla vendita dell’immobile.

Pertanto, non dovranno più essere anticipati dal creditore.

Il portale delle vendite telematiche

In fase di avvio anche la nuova procedura di vendita telematica.

Anziché avvenire in un luogo “fisico” (quale lo studio di un Notaio), la vendita avrà luogo mediante un portale telematico.

Tale novità consentirà a chiunque di partecipare alle vendite, anche senza doversi spostare in altre città.

Ne consegue una maggior probabilità di vendere il bene pignorato.

E quindi maggiori possibilità per il creditore, all’esito della procedura di pignoramento immobiliare, di soddisfare il proprio diritto di credito.